Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11936 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11003/2016 proposto da:

E.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

78, presso lo studio dell’avvocato SILVIO FERRARA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO RICCIARDI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 40501/2015 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il sig. E.F.A., di nazionalità marocchina, ricorse al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 20 giugno 2016.

Il Giudice di pace ha respinto il ricorso escludendo, in particolare, il vizio del provvedimento espulsivo costituito dalla omessa traduzione in lingua conosciuta dall’interessato.

Il sig. E.F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito l’autorità intimata.

2. – E’ fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone la censura di omessa traduzione del decreto prefettizio nella lingua del ricorrente, l’arabo.

E’ infatti nullo il decreto di espulsione che non sia stato tradotto in lingua conosciuta dal destinatario, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile l’impossibilità di predisporre un testo in tale lingua per la rarità di questa ovvero per l’inidoneità di un testo predisposto alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012 e successive conformi).

Il Giudice di pace ha dunque errato nel ritenere superabile la necessità della traduzione del decreto prefettizio in lingua araba, certamente non qualificabile come lingua rara nel nostro paese, senza che fosse neppure dedotta l’inidoneità del contenuto del decreto di espulsione ad essere comunicato mediante un formulario già predisposto”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’annullamento del decreto di espulsione:

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione sopra indicato in motivazione. Condanna la parte intimata alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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