Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11934 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. C.F. residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti GAVIRAGHI

Francesco e Marco Machetta, elettivamente domiciliato nello studio

del secondo, in Roma, Via degli Scipioni n. 110;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/35/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 35, in data 22/04/2008, depositata

il 20 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Marco Machetta;

Presente il P.M. Dr. FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla

relazione in atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 14640/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 21/35/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 35, il 22.04.2008 e DEPOSITATA il 20 maggio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, negando il diritto al rimborso dell’IRAP. 2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad IRAP per l’anno 2001, censura l’impugnata sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 33, n. 1 della VI direttiva n. 77/388/cee, modificato dall’art. 1 punto 23 della direttiva n. 9l/680/cee.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e comunque rigettata.

4 – Le doglianze formulate con i primi due mezzi, che avuto riguardo alla relativa connessione possono essere trattate congiuntamente, vanno esaminate tenendo conto, per un verso, di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), e, d’altra parte, avuto riguardo al consolidato orientamento, secondo cui il ricorrente per cassazione deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

4 bis – Nel caso, i mezzi non sembrano formulati in coerenza a detti principi, perchè, mentre i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimborso, per avere ritenuto che l’attività, in base agli elementi indice rilevati e non vinti dal contribuente, con adeguata prova documentale, fosse connotata da autonomia organizzativa, il professionista non solo non censura specificamente, la ratio decidendi, essenzialmente basata sulla mancata prova dell’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, ma pure non indica idonei e concreti elementi, che ove presi in considerazione avrebbero potuto indurre a decisione di segno opposto, mentre le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente.

Segnatamente, le doglianze riguardano la mancata considerazione dell’assenza di dipendenti, senza considerare, sotto un primo profilo che, in base al trascritto e consolidato principio, l’autonoma organizzazione può, ritenersi sussistente, in presenza di altri elementi, a prescindere dall’impiego di personale, e per altro aspetto, che l’importo del compenso corrisposto a terzi – esposto in dichiarazione – era tale da rendere verisimile l’impiego di personale in prestazioni rilevanti nell’ambito dell’attività.

Peraltro, deve aggiungersi, come anzi rilevato, che gli elementi indice desunti dalla dichiarazione e valorizzati dai Giudici di merito, ben potevano essere smentiti e resi irrilevanti ai fini di che trattasi, da specifiche produzioni, che il contribuente avrebbe potuto effettuare, relativamente alle spese per compenso a terzi, per interessi passivi e per quant’altro dichiarato, ma cui, in concreto, non ha ottemperato, in violazione del generale principio in tema di onere probatorio.

5 – Il terzo mezzo va esaminato, alla stregua di quanto da ultimo deciso dalla Corte di Giustizia UE (Sent. N. 475 del 03.10.2006), che ha avuto modo di esaminare la questione, riconoscendo la compatibilità della normativa in esame con quella comunitaria.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria 27.04.2011, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che, in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, stante che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Firenze, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo al grado di appello ed evocato in giudizio con il ricorso in esame;

Considerato, infatti, che la decisione di appello, risulta emessa in data 22/04-20/05/2008 nei soli confronti della predetta Agenzia e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 12 giugno 2009, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006);

Considerato, ancora, che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti del Ministero, per insussistenza dei relativi presupposti;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione proposta contro l’Agenzia delle Entrate, per manifesta infondatezza;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’impugnazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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