Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11934 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 13, presso lo studio dell’avvocato

GIALLOMBARDO ARTURO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

(OMISSIS) – FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. C.E.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato LEOPARDI PAOLO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 25/1/2005, depositata il 23/03/2005,

R.G.N. 1673/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ARTURO GIALLOMBARDO;

udito l’Avvocato PAOLO LEOPARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 23 luglio 2002, P.P.M., nella veste di conduttore di un immobile di proprieta’ dell’Ente Nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (da ora breviter ENPAF), conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’ente locatore, proponendo le seguenti domande:

a. di accertamento dell’esercizio del diritto di opzione all’acquisto dello immobile, sito in (OMISSIS), in quanto inserito in programma straordinario di dismissione, ed avendo esso locatore accettato la proposta scritta di vendita inviatagli dall’ente;

b. dichiarare l’avvenuto trasferimento per legge della proprieta’ di detto immobile, con ordine al conservatore di trascrizione della sentenza;

c. in via gradata pronunciare sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.;

d. in via meramente subordinata condannare l’ente al risarcimento dei danni da responsabilita’ precontrattuale.

Resisteva la fondazione ENPAF sostenendo la infondatezza delle pretese e la inefficacia del diritto di opzione intervenuto dopo la privatizzazione e l’inapplicabilita’ dell’art. 2932 c.c..

La lite era istruita documentalmente e con CTU ed era applicato il rito per le locazioni.

2. Il tribunale di Roma con sentenza del 4 febbraio 2004, accoglieva la domanda attrice ritenendo efficace la opzione prestata dal locatore con lettera del 27 ottobre 2001 ed applicava la normativa dell’art. 2932 c.c. con sentenza costitutiva al prezzo di Euro 329.406,00, da pagare entro sei mesi dalla pronuncia, e condannava l’ente alle spese di lite.

3. Contro la decisione proponevano appello principale l’Enpaf e incidentale il P.. La Corte di appello di Roma con sentenza del 23 marzo 2005 cosi’ decideva: accoglie l’appello principale e rigetta la domanda proposta dal P.; rigetta l’appello incidentale e condanna l’appellato alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

4. Contro la decisione ricorre il P. deducendo tre motivi di ricorso e questione di incostituzionalita’; resiste l’Enpaf con controricorso.

5. Le parti hanno prodotto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, in ordine ai quali la Corte di appello di Roma, nel riformare la decisione del Tribunale, ha dato una corretta argomentazione delle ragioni giuridiche della riforma.

Le tre censure sono precedute da una riflessione critica in ordine allo ius superveniens, costituito dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 38 che ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale in ordine alla applicabilita’ della normativa sulle, dismissioni degli enti pubblici previdenziali, agli enti pubblici privatizzati e dunque anche all’Enpaf, la cui privatizzazione come fondazione ha effetto a partire dal D.M. del 7 novembre 2002, anteriormente alla citazione (del 23 luglio 2002) ed alla c.d. lettera di opzione del 27 ottobre 2001.

La norma interpretativa invocata, se applicata retroattivamente alla fattispecie, eliminerebbe in radice la res controversa, dovendosi accogliere, per diretta volonta’ della legge, la tesi dell’Ente convenuto di inapplicabilita’ del regime speciale di protezione del locatore e dell’esercizio del diritto di opzione per lo acquisto dell’immobile o dell’esercizio del diritto ad ottenere una sentenza costitutivo di trasferimento della proprieta’ dall’ente al conduttore qualificato.

Se ne deduce allora l’incostituzionalita’, ignorando allo stato degli atti, l’ordinanza della Corte Costituzionale (ord. n. 242 del 2006) che ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione analoga.

Le parti hanno prodotto memorie.

I tre motivi di censura possono cosi’ riassumersi:

PRIMO MOTIVO: (ff 11 a 33 del ricorso).

si deduce l’error in iudicando per la violazione dei principi codificati in materia di formazione del consenso ai fini del trasferimento della proprieta’ dell’immobile (si citano gli artt. 1326, 1329, 1336, 13413 e 1342 c.c.) in correlazione con la disciplina speciale prevista dalle L. n. 104 del 1996 e L. n. 140 del 1997 e delle leggi successive intervenute anche dopo la privatizzazione dell’ENPAF sino alla citata L. n. 509 del 2004. Si aggiunge omessa motivazione su punto decisivo.

La tesi e’ che correttamente il primo giudice aveva ritenuto verificato l’incontro delle volonta’ tra le parti, correlando la lettera di intenti del 13 maggio 1998, da parte dell’Enpaf ente pubblico, alla raccomandata di accettazione del P. inviata il 27 ottobre 2001.

SECONDO MOTIVO:(ff 32 a 37 del ricorso).

si deduce ancora error in iudicando, sempre con riferimento alle norme di protezione del locatore in ordine al regime speciale previsto dalle tre L. n. 104 del 1996, L. n. 140 del 1997 e L. n. 410 del 2001 da cui si ricaverebbe l’applicabilita’ alla fattispecie concreta relativa all’immobile di via (OMISSIS), della sentenza costitutiva di trasferimento, in relazione all’obbligo di dismissione non adempiuto.

TERZO MOTIVO: (ff 38 a 43 del ricorso).

si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione al rigetto della domanda risarcitoria per condotta precontrattuale contraria a buona fede, posto che l’ente avrebbe posto in essere trattative atte a determinare un affidamento nella stipulazione del contratto. Danno patrimoniale emergente da liquidarsi in via equitativa.

Il controricorrente deduce preliminarmente la inammissibilita’ del ricorso in ordine al mancato rispetto del precetto dell’art. 360 c.p.c., n. 4 essendosi la controparte limitata a ricostruire in via generale la vicenda legislativa che ha riguardato gli immobili Enpaf, dimenticando di dare una specifica analisi e della contestazione delle rationes decidendi svolte dalla Corte di appello, ed in particolare di inquadrare esattamente la fattispecie da sussumere, come fatto storico costitutivo del suo diritto, sotto le norme che assume essere state violate malamente applicate. Quanto poi ai dedotti vizi della motivazione il ricorso difetta di specificita’ ed autosufficienza, non avendo posto in evidenza le ragioni e le argomentazioni che la sentenza e della cui coerenza logica si dubita.

Tanto premesso, in diritto deve ritenersi che il ricorso, nei termini in cui viene proposto, non puo’ trovare accoglimento.

Quanto al primo motivo in cui si deduce unicamente un error in iudicando, assumendosi che la vendita si sarebbe perfezionata con l’incontro tra le volonta’ (tra l’ente proponente) ed il conduttore accettante, con la lettera inviata il 27 ottobre 2001, si osserva che il motivo e’ privo di autosufficienza, posto che non riproduce il testo della proposta e neppure il testo della accettazione, e dunque non offre la completa e trasparente visione dei due termini documentali della volonta’, e dunque non consente di verificare se vi sia stata una opzione vestita dai requisiti di legge. Inoltre la fattispecie non sembra rientrare in quella accertata dalla Corte di appello (ff. 5 della motivazione) che invece assume (ff 13 della motivazione) che la opzione legale postula che lo immobile sia stato inserito in un programma di dismissione ordinaria, ma anche che siano state comunicate le principali clausole contrattuali. A fronte di tale ratio decidendi, che postula un accertamento fattuale e documentale, non viene dedotto il vizio della violazione di legge.

Onde il motivo, oltre che privo di autosufficienza risulta incompleto.

Resta pertanto assorbito anche il secondo, posto che il fatto storico costitutivo del diritto non risulta correttamente delineato, anche in relazione allo ius superveniens ed alla rilevata natura di immobile di pregio (ff 4 della motivazione) da dimettere su base di asta, ed inserito nella procedura ordinaria solo con D.M. 27 settembre 2000.

La Corte di appello (ff 5) afferma che la novellazione del 2001 (indicata nel secondo motivo di ricorso) non e’ piu’ applicabile all’Enpaf privatizzato, e tale interpretazione e’ posteriormente confermata dalla novella di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 38 ma anche tale questione, rilevante se fosse precisata la fattispecie del rapporto giuridico da cui derivano diritti ed obblighi tra le parti, non e’ valutabile per via autonoma proprio per la mancanza dei termini documentali di valutazione, come correttamente eccepito dall’Enpaf. Non puo’ dunque procedersi all’esame del fondamento della richiesta di emissione di una sentenza costitutiva del trasferimento della proprieta’ a termini dell’art. 2932 c.c. proprio per la mancata definizione del vincolo obbligatorio ex lege ed al suo inadempimento in relazione ad un perfezionamento necessariamente consensuale.

Il terzo motivo, che pone una pretesa risarcitoria da responsabilita’ precontrattuale, in relazione al persistente inadempimento dell’Enpaf all’obbligo di dismissione, pur essendo, in tesi giuridicamente sostenibile, resta tuttavia, nella sua formulazione, privo di decisivita’, non indicando gli elementi del danno patrimoniale emergente o da lucro cessante e, nuovamente, la precisa fattispecie di riferimento.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolare natura e complessita’ delle questioni giuridiche in esame, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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