Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11934 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 22695 del ruolo generale dell’anno

2016, da:

Gruppo Conciario Valle Agno s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore e legale rappresentante p.t.- già Gruppo Conciario

Valle Agno s.p.a. in liquidazione – rappresentata e difesa, giusta

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Gianpietro

Contarin, domiciliata presso la cancelleria della Corte di

cassazione, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto n. 374/06/2016, depositata in data 16 marzo

2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 374/06/2016, depositata in data 16 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava sia l’appello principale proposto dal Gruppo Conciario Valle Agno s.p.a. in liquidazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che l’appello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 218/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso: 1) tre avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva: a) ripreso a tassazione, per gli anni 2005-2007, quale costo, indebitamente dedotto, ai fini Ires e Irap, e detratto, ai fini Iva, la differenza tra i maggiori canoni di locazione degli immobili strumentali dichiarati e quelli rideterminati alla luce del valore dei beni in base alle quotazioni OMI; b) contestato un maggiore reddito imponibile, ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione all’emissione di fatture in parte oggettivamente inesistenti per l’anno 2005, e oggettivamente inesistenti per l’anno 2006; 2) un provvedimento di diniego di rimborso del credito Iva di Euro 1.150.000,00, relativo all’anno 2008, in quanto con l’avviso di accertamento relativo al 2005 (annualità di formazione di un’eccedenza Iva riportata negli anni successivi) si era accertata l’Iva complessiva di Euro 1.314.697,00 che azzerava il rimborso Iva 2008;

– la CTR – nel confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi limitatamente alla ripresa a tassazione dei costi relativi ai “canoni e affitti passivi” – in punto di diritto, ha osservato che: 1) era infondato il rilievo della contribuente circa la assunta irregolarità formale delle fatture emesse per l’anno 2005 in quanto, dai dati riportati nell’avviso di accertamento e ribaditi dall’Ufficio nelle controdeduzioni, si evinceva la fittizietà delle stesse e la pianificazione della vendita al solo fine di creare un indebito credito Iva; a fronte di tali dati la contribuente non aveva fornito alcuna significativa documentazione a contrario; 2) era infondata anche la censura della contribuente prospettata con riguardo all’anno 2006, in quanto le dichiarazioni rese ai verificatori dall’amministratore della società e dai dipendenti, unitamente ad ulteriori riscontri oggettivi, avevano confermato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti; 3) era infondata, altresì, la censura relativa all’assunta illegittimità del provvedimento di rigetto del rimborso Iva 2008, in quanto quest’ultimo non era dovuto, avuto riguardo al contenuto dell’accertamento relativo al 2005; 4) era da rigettare anche l’appello incidentale dell’Ufficio relativamente alla ripresa per “canoni ed affitti passivi”;

– avverso la suddetta sentenza, Gruppo Conciario Valle Agno s.r.l. in liquidazione – già Gruppo Conciario Valle Agno s.p.a. in liquidazione – ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo

3

per il giudizio, in relazione al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, e la violazione della medesima disposizione, per avere la CTR, nel ritenere infondato l’appello principale – omettendo di valutare la relativa censura proposta in sede di gravame – erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento per l’anno 2005, ancorchè, in relazione a quella annualità, fosse stato sottoscritto atto di adesione con conseguente impossibilità di integrare o modificare l’accertamento in base a sopravvenuti nuovi elementi già conoscibili dall’Amministrazione a tale data;

-inammissibile è la censura relativa all’omesso esame da parte del giudice di appello del motivo di impugnazione vertente sulla assunta violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, in quanto avrebbe dovuto essere formulata quale vizio di omessa pronuncia e, quindi, nei termini prospettati, non risponde all’archetipo del vizio denunciato; in particolare, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017);

– anche la denunciata violazione di legge si profila inammissibile in quanto – premesso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, “Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” – in difetto del principio di autosufficienza, la contribuente non ha indicato in ricorso nè quali fossero gli elementi dedotti nei gradi di merito già “conoscibili” dall’Agenzia alla data dell’accertamento parziale definito per adesione e tali da legittimare una integrazione o modificazione dell’accertamento medesimo (se non genericamente in termini di “discrepanza, sin da allora apparente, tra l’importo degli acquisti fatturati e il giro degli affari considerato congruo”) nè perchè gli stessi non si dovessero ritenere sopravvenuti;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 74 del 2000, art. 2, per avere la CTR, nel ritenere legittima la contestazione dell’Ufficio, per l’anno di imposta 2005, in relazione all’emissione di fatture per operazioni in parte inesistenti, erroneamente ampliato la portata semantica del concetto “elemento passivo fittizio” includendovi anche le diverse ipotesi di c.d. inerenza del costo ovvero di ipotesi nelle quali il costo, sebbene effettivamente sostenuto, difetti di altri requisiti (ai fini della deducibilità) non indicati nella norma citata e imposti dalla valutazione discrezionale dell’Ufficio;

– in primo luogo, il motivo non coglie la ratio decidendi, avendo la CTR rigettato il motivo di censura relativo alla assunta mera irregolarità formale delle fatture emesse nel 2005, in quanto trattavasi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, essendo “la vendita in esame stata pianificata al solo scopo di creare un indebito credito Iva di Euro 1.229.817,20”;

– la censura è comunque anche inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione di violazione del D.L. n. 74 del 2000, art. 2, e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 10.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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