Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11933 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27885/19 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato a Bozzolo, via Carlo Poerio n.

12, presso l’avvocato Paolo Novellini, che lo rappresenta in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia 31.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.M., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato il in Senegal poichè, in seguito ad una lite per motivi di eredità con i propri fratellastri, questi ultimi fecero in modo che egli risultasse aver insultato alla radio esponenti dell’amministrazione, ragion per la quale era ricercato dalla polizia; aggiunse altresì di essere affetto da rettorragia, malattia che giustificava quanto meno il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento T.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Brescia, che la rigettò con Decreto 31 luglio 2019;

il Tribunale ritenne che il racconto del richiedente asilo non evidenziasse alcuna persecuzione; che di conseguenza lo status di rifugiato non potesse essere concesso; che non potesse essere concessa la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), perchè il racconto del richiedente era incongruo ed implausibile; che la protezione sussidiaria per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè nel Senegal non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; che la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè nel caso di specie non sussisteva alcuna ipotesi di vulnerabilità soggettiva nè oggettiva;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da T.M. con ricorso fondato su tre motivi;

ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto del contenuto dei motivi, in quanto il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, per mancanza di una valida procura speciale.

2. Si rinviene infatti negli atti del ricorrente soltanto una procura rilasciata su foglio separato dal ricorso, non originale (trattasi di fotocopia non autenticata), e nel quale manca ogni riferimento al provvedimento impugnato.

Tale procura, non essendo materialmente congiunta al ricorso, non poteva dunque essere sottoscritta da difensore per autentica; in ogni caso si tratta di un documento non originale; infine è un documento privo di qualsiasi riferibilità al ricorso.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

2.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) condanna T.M. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

(-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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