Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11933 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19711/2015 proposto da:

D.P.S., P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO

D’AMARIO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

TREVI FINANCE N. 3 SRL e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

SPA, quale mandataria di UNICREDIT SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACCIAIOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TAMIETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA MARIA NARDIS giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

17/06/2014, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte di appello di L’Aquila ha rigettato il gravame interposto da D.P.S. e P.P. avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila con la quale i predetti erano stati condannati al pagamento della somma di Euro 25.476,54, oltre interessi al tasso annuo del 13 per cento a decorrere dall’8 settembre 1997 (data di deposito del ricorso monitorio), a titolo di saldo debitore di conto corrente bancario.

La Corte di appello, pronunciando sul gravame concernente la natura usuraria degli interessi applicati dalla banca in quanto superiori al tasso soglia alla data del deposito del ricorso monitorio, premessa l’applicabilità della disciplina degli interessi usurari, di cui all’art. 1815 c.c., comma 2 (come sostituito dalla L. n. 108 del 1996, art. 4), anche ai rapporti bancari diversi dal mutuo, ha ritenuto, in forza della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, convertito nella L. n. 24 del 2001, non applicabili ai rapporti anteriori all’entrata in vigore della citata L. n. 108 del 1996 – come quello in esame – i criteri ivi fissati per la determinazione del carattere usurario degli interessi.

2. – I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, nonchè domanda di condanna generica al risarcimento del danno. L’intimata si è costituita con controricorso.

3. – Secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., poichè non si sarebbe pronunciata sulla questione dell’illegittima applicazione di un saldo debitore del conto corrente ricomprendente gli interessi eccedenti il tasso soglia applicati alla data del giro in conto sofferenza (1997) ovvero alla data del ricorso per decreto ingiuntivo; inoltre, nulla era dovuto per detti interessi in forza del disposto del novellato dell’art. 1815 c.c., comma 2; infine, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere estensibile ai contratti diversi dai mutui la norma di interpretazione autentica di cui alla citata L. n. 24 del 2001, poichè nei contratti di conto corrente l’obbligazione di pagamento sorgerebbe di volta in volta in relazione al variato utilizzo delle somme.

3.1. – I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede si intende dare continuità non ravvisandosi ragioni per discostarsene.

Sull’applicabilità del novellato dell’art. 1815 c.c., comma 2, non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, è sufficiente qui richiamare Cass. n. 15621/2007 (principio da ultimo ribadito da Cass. n. 12965/2016). Circa l’inapplicabilità dei criteri fissati dalla medesima legge per la determinazione del carattere usurario degli interessi alle pattuizioni anteriori all’entrata in vigore della legge sovviene senz’altro la lettera del citato D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1: rileva il momento in cui gli interessi sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, ciò che comporta l’inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni di interessi stipulate – come nel caso che ci occupa – in data precedente all’entrata in vigore della L. n. 108, ancorchè riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data, come da questa Corte riconosciuto in plurime occasioni (cfr., da ultimo, Cass. n. 801/2016 e, in precedenza, Cass. nn. 22204/2013, 26499/2009, 6514/2007, 5004/2005, 4380/2003, 17813/2002, 13868/2002, 8742/2001).

Il richiamo operato dalla Corte di appello ai riferiti principi risulta idoneo a confutare le tesi dei ricorrenti in punto di illegittima applicazione di interessi usurari; l’ulteriore questione relativa al preteso danno, invero affatto generica, resta assorbita”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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