Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11933 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19645-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

M.V., (C.F. (OMISSIS)), e MA.RO., (C.F. (OMISSIS)),

in proprio e nella qualità di soci, nonchè legali rappresentanti

della CASEIFICIO M. DI M.V. & C. S.N.C., rapp.ti e

dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti MAURIZIO DE LORENZI, ETTORE QUINTO e GIUSEPPE TINELLI, presso

lo studio del quale sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA

DELLE QUATTRO FONTANE, n. 15;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 195/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti della CASEIFICIO M. DI M.V. & C. S.N.C., nonchè dei Soci M.V. e MA.RO., a riprese, rispettivamente, per I.R.A.P. ed I.V.A., nonchè I.R.P.E.F., per recupero a tassazione di maggiori redditi conseguiti nell’anno di imposta 2006;

che i contribuenti impugnarono i rispettivi avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Bari che, con sentenza 227/4/12, previa riunione, accolse i ricorsi;

che, avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose gravame innanzi alla C.T.R. della Puglia la quale, con sentenza n. 195/14/2014, depositata il 24.1.2014, accolse parzialmente l’appello, “riconoscendo legittimo il disconoscimento del rimborso del credito di Euro 3.519,00” ed osservando – per quanto in questa sede ancora interessa – come, in relazione alle ulteriori pretese avanzate dall’Ufficio, l’avviso (recte, gli avvisi) di accertamento impugnato (a) difettasse di motivazione, per non essere “indicate le ragioni specifiche che hanno determinato il provvedimento amministrativo” e (b) non fondasse, in ogni caso, su presunzioni gravi nè precise;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si sono costituiti, con controricorso, la CASEIFICIO M. DI M.V. & C. S.N.C., nonchè M.V. e M.R., questi ultimi in proprio e nelle qualità.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 e art. 39, comma 2, lett. d-bis, nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R., da un lato, erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento nei confronti della società (cui rinviano quelli nei confronti dei soci) privo di motivazione e, dall’altro, onerato l’Ufficio di una prova (ritenuta, peraltro, non soddisfatta) che, in realtà, questo non doveva fornire, spettando, al contrario, ai contribuenti dimostrare la propria minore redditività rispetto a quella determinata in via induttiva dall’Agenzia e sottesa alle riprese oggetto di impugnazione;

che il motivo – il quale interseca entrambe le rationes decidendi della decisione impuginata, con conseguente superamento dell’eccezione, formulata dai controricorrenti, di sua inammissibilità per la formazione di un presunto giudicato interno – è fondato;

che, invero, emerge dallo stralcio della motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società – riprodotto in ricorso, ai fini della specificità del motivo, ex 366 c.p.c., comma 1, n. 6, alla p. 5, terzultimo cpv. – che l’emissione di tale atto impositivo (ed il sottostante accertamento induttivo che lo originò) derivò dall’inottemperanza della società alla richiesta di consegna di documentazione proveniente dall’Ufficio, circostanza già evidenziata dalla difesa dell’AGENZIA in entrambi i gradi di merito (cfr. pp. 1, terzultimo cpv. e 2, prime 5 righe, della motivazione della decisione impugnata);

che, pertanto, trovando applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis, (ipotesi, cioè, in cui “il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi del presente decreto, art. 32, comma 1, nn. 3) e 4), o del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 3) e 4)), l’Ufficio ben poteva determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (tra i quali è compresa la redditività medi: dei settore specifico in cui opera l’impresa sottoposta ad accertamento, ben potendo la rideterminazione del ricarico, sulla base di dati concreti, intearare operazione finalizzata alla ricostruzione del volume d’affari), con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, avvalendosi finanche di elementi meramente indiziari, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per la prova presuntiva (cfr. il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 5.12.2019, n. 31811, non massimata);

che a tali principi, invero, non si è attenuta la C.T.R., la quale ha invece valorizzato – per dedurne l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio – elementi (quali la mancanza di rilievi e contestazioni alle scritture contabili o l’assenza di presunzioni gravi e precise) del tutto inconferenti rispetto al tipo di accertamento (induttivo cd. puro) sotteso agli avvisi di accertamento impugnati;

Ritenuto che il ricorso vada, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della impugnata decisione e rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia; a causa alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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