Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11932 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27821/19 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato a Lecce, via Manzoni n. 1,

presso l’avvocato Marco D’Antonio, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce 13.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.T., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

nè il ricorso, nè il decreto impugnata, indicano quali fatti il richiedente dedusse a fondamento delle proprie domande;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.T. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Lecce, che la rigettò con Decreto 13 settembre 2019;

il Tribunale ritenne che “i fatti narrati dal richiedente non attengono ad una persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale” (il Tribunale, tuttavia, come già detto non riferisce quali fossero tali fatti); che in ogni caso il racconto del richiedente era “gravemente lacunoso e contraddittorio”; che la zona di provenienza del richiedente asilo non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; infine, che la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè il richiedente non aveva “rappresentato fattori soggettivi di vulnerabilità”, sicchè doveva ritenersi che il rimpatrio non avrebbe determinato la privazione dell’esercizio del nucleo fondamentale dei diritti umani;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.T. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del procedimento e del decreto.

Nella illustrazione del motivo vengono prospettate varie censure così sintetizzabili:

a) il Tribunale, violando il dovere impostogli dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non ha acquisito ex officio informazioni attendibili ed aggiornate sulla situazione sociopolitica del Bangladesh;

b) il Tribunale ha “sorvolato sul percorso di integrazione lavorativa” svolto dal richiedente;

c) il Tribunale non ha tenuto conto delle “gravi malattie che hanno colpito i genitori” del richiedente asilo, il quale deve farsi carico “delle costosissime cure” per loro necessarie;

d) la motivazione del decreto sarebbe “insanabilmente contraddittoria”, perchè da un lato ammette l’esistenza in Bangladesh di una “significativa conflittualità tra partiti politici” e di una grave crisi umanitaria rappresentata dalla presenza di 650.000 rifugiati provenienti dal (OMISSIS); e dall’altro lato ha negato la concessione della protezione sussidiarla e di quella umanitaria.

1.1. Nella parte in cui lamenta la violazione del dovere c.d. di cooperazione istruttoria, sancito dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, il motivo è infondato.

Quel dovere, infatti, può dirsi violato quando il giudice rigetti la domanda senza avere indagato ex officio sulle effettive condizioni geopolitiche del paese di provenienza del richiedente asilo; oppure quando tale indagine si sia limitata all’esame di fonti non attendibili o non aggiornate.

Nel caso di specie, per contro, il Tribunale ha assolto il proprio dovere di cooperazione istruttoria ricercando ed utilizzando fonti attendibili ed aggiornate: il Tribunale infatti ha indicato (alle pagine 5-6 del decreto) le fonti da cui ha tratto il proprio convincimento circa l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Bangladesh: un rapporto dell’EASO del 2017; due rapporti di Amnesty International del 2017 e del 2018; il sito web “(OMISSIS)”.

1.2. La seconda e la terza censura sono infondate. Nè lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, nè la malattia dei familiari, infatti, rientrano tra le ipotesi previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7,8 e 14, per la concessione dello status di rifugiato.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di “insanabile contraddittorietà” della motivazione, infine, il motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale infatti, dopo aver riferito che in Bangladesh vi sono centinaia di migliaia di rifugiati provenienti dal (OMISSIS), ha aggiunto che “tuttavia non può ritenersi sussistente nell’area di provenienza del richiedente un livello di violenza così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita”.

Il periodo che precede non presenta alcuna illogicità manifesta o contraddittorietà insanabile nella motivazione del decreto impugnato. La congiunzione concessiva “tuttavia” (come le sinonimiche “nondimeno”, “pure”, “con tutto ciò”) ha infatti il valore semantico di introdurre una deroga od eccezione all’enunciato che precede.

Il senso della motivazione che il ricorrente censura come illogica è dunque limpido ed inequivoco: e cioè che nè la presenza in Bangladesh di profughi provenienti dal (OMISSIS), nè la conflittualità tra i partiti, sono circostanze che espongono l’odierno ricorrente al rischio di danni gravi provocati da violenza indiscriminata.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Sostiene che erroneamente il Tribunale ha escluso la sussistenza, in Bangladesh (nome proprio che il ricorrente ritiene di dover declinare al femminile, scrivendo più volte “la Bangladesh” o “della Bangladesh”), di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, e di conseguenza rigettato la domanda di concessione della protezione sussidiaria.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che il ricorrente avrebbe “meritato il riconoscimento della protezione (sussidiaria), di là delle specifiche circostanze della sua storia, per il solo fatto di provenire da uno stato caratterizzato da una grave palese violazione dei diritti umani e dalla situazione di violenza indiscriminata, che determina di per sè minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona civile”. Invoca, a sostegno di tale allegazione la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 17 febbraio 2009, Elgafaji; che il decreto conterrebbe un errore “imperdonabile” ravvisato nell’avere “adombrato” la possibilità per il richiedente asilo di sfuggire ai rischi trasferendosi in una zona sicura del suo paese.

2.1. Le varie censure mescolate dal ricorrente nella illustrazione di questo motivo (pp. 5-6 del ricorso) sono o inammissibili, o infondate.

2.2. Il ricorrente ascrive al Tribunale, in primo luogo, di avere rigettato la domanda di concessione della protezione sussidiaria “per non aver richiamato la condizione di pericolosità (del Bangladesh è) generalizzata tra i motivi che lo avevano spinto a lasciare il suo paese di origine”.

Tale censura è inammissibile, perchè il decreto impugnato non contiene alcuna statuizione in tal senso.

Il Tribunale ha infatti rigettato la domanda non per un difetto di allegazione, ma per avere accertato in punto di fatto che “in Bangladesh non esiste un livello di violenza così elevato da comportare per i civili il concreto rischio della vita ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” (così il decreto impugnato, pagina 7, secondo capoverso).

2.3. Il ricorrente ascrive poi al Tribunale di avere errato nel rigettare la domanda di concessione della protezione sussidiaria, nonostante in Bangladesh esista una “grave e palese violazione dei diritti umani e di violenza indiscriminata”.

Tale censura è inammissibile, in quanto meramente assertiva: essa, infatti, consiste puramente e semplicemente nella contrapposizione all’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale (secondo cui in Bangladesh non esiste una situazione di conflitto armato) della pretesa che, invece, che quell’accertamento non sia corretto, senza denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, nè altre violazioni di legge.

2.4. Il ricorrente ascrive poi al Tribunale di avere violato i principi stabiliti, in materia di diritto di asilo, dal giudice comunitario, ed invoca a riguardo la sentenza 17 febbraio 2009 della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Anche questa censura è inammissibile, in quanto il ricorso non consente di stabilire per quali ragioni e sotto quale profilo il decreto impugnato avrebbe violato i principi stabiliti dal giudice comunitario. La sentenza della Corte di giustizia UE 17.2.2009, in causa C-465/07, Elgafaji, ha infatti affermato principi non solo ben diversi da quelli prospettati dal ricorrente, ma anzi totalmente ostativi alla sua pretesa.

2.4.1. La suddetta sentenza ha infatti affermato:

a) che la situazione di violenza generalizzata esistente in una determinata area geografica non è sufficiente a giustificare la concessione della protezione sussidiaria, se il richiedente non dia prova di essere personalmente ed individualmente esposto ad un rischio grave in conseguenza di quella situazione (p. 37: “la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non è sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni (per la protezione sussidiaria) sono soddisfatte in capo ad una determinata persona”);

b) che a tale principio può derogarsi solo “in via eccezionale”, e solo nel caso in cui la violenza scoppiata nel paese del richiedente asilo sia così vasta e feroce, da lasciar presumere che il rientro in patria esporrebbe il richiedente asilo al rischio di danno grave alla persona “per il fatto della sola presenza” nel suo paese (p. 43 della motivazione);

c) che, in ogni caso, spetta al giudice nazionale valutare se, quale e quanta sia l’intensità della violenza indiscriminata esistente nel paese di provenienza del richiedente (p. 43 della motivazione, secondo alinea).

2.4.2. Non è dunque esatto in punto di diritto quanto dedotto dal ricorrente a p. 6 del ricorso, e cioè che secondo il giudice di Lussemburgo egli avrebbe diritto alla protezione sussidiaria “per il solo fatto” di provenire dal Bangladesh, senza dovere provare null’altro.

Il principio giuridico stabilito dall’art. 15 della Direttiva 2004/83/CE è invece ben diverso, cioè il seguente: se è vero che spetta al giudice nazionale accertare anche d’ufficio l’effettiva situazione del paese di origine del richiedente asilo, è altresì vero che spetta a quest’ultimo allegare e dedurre di essere esposto ad un rischio individualizzato; che da tale prova il richiedente può essere sollevato “in via eccezionale”, e cioè quando provenga da aree in cui esistano conflitti di straordinaria intensità; che in ogni caso lo stabilire quale sia il livello di violenza esistente nel paese di provenienza del richiedente (se basso, alto o “eccezionale”) è questione di fatto che deve essere “valutata dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda” (p. 43 della motivazione).

2.5. Infine, il ricorrente sostiene che il decreto impugnato sarebbe erroneo, perchè il Tribunale avrebbe rigettato la sua domanda in base al rilievo che, per evitare il rischio di violenze, avrebbe potuto trasferirsi in un’altra regione del suo paese.

Anche questa censura è inammissibile, perchè investe una statuizione che nel decreto impugnato vanamente si cercherebbe.

Il Tribunale infatti (p. 6, secondo capoverso) ha affermato che “non può ritenersi sussistente, nell’aria di provenienza del richiedente ed in generale nel paese un livello di violenza così elevato da comportare per i civili” i rischi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Una statuizione, dunque, totalmente diversa da quella che il ricorrente assume presupposto della propria censura.

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che, con tale decisione, il Tribunale avrebbe violato del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5,19 e 32.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che tale decisione sarebbe erronea per plurime ragioni:

-) perchè il Tribunale avrebbe adottato una motivazione “erronea, insufficiente e contraddittoria”;

-) perchè il Tribunale ha omesso di valutare “le gravi conseguenze di un forzato rientro in patria del ricorrente da un punto di vista oggettivo”;

-) perchè il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione le gravi malattie che hanno colpito entrambi i genitori ed il fratello dell’odierno ricorrente, e le “costosissime cure” i suoi congiunti devono affrontare;

-) che la situazione del Bangladesh, quand’anche si volesse ritenere non fosse tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, era tuttavia tale da giustificare almeno il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a causa della sua instabilità, della grave emergenza umanitaria, della pericolosità degli scontri politici;

-) perchè il Tribunale ha omesso di prendere in esame “la comprovata integrazione lavorativa dell’odierno ricorrente” il quale aveva dimostrato di lavorare in Italia e di percepire un congruo reddito.

3.1. Nella parte in cui lamenta la “erroneità, insufficienza e contraddittorietà” (peraltro senza ulteriori specificazioni) della motivazione il motivo è inammissibile, dal momento che tale vizio non è più denunciabile in sede di legittimità ormai da otto anni (per effetto delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134).

3.2. Nella parte restante il motivo è, in primo luogo, inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente, infatti, sostiene che il tribunale avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze di fatto rilevanti, che nel caso di specie avrebbero dovuto giustificare un esito ben diverso del giudizio.

Rileva tuttavia questa Corte che il tribunale ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ritenendo non provati “fatti o accadimenti che costituiscono motivi umanitari di tutela”.

Se, dunque, il ricorrente intendeva dolersi della mancata valutazione, da parte del tribunale, di circostanze di fatto decisive, sarebbe stato suo onere indicare analiticamente nel ricorso quando tali circostanze furono introdotte nel giudizio e come vennero dimostrate.

Nel caso di specie, invece, il primo onere è rimasto totalmente inevaso, il secondo è stato assolto solo in parte.

Il ricorrente, infatti, come già rilevato nello “svolgimento del processo” della presente motivazione, nel ricorso non ha affatto indicato quali fossero i fatti costitutivi della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari allegati dinanzi alla commissione territoriale e, in seguito, dinanzi al tribunale. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato quando siano stati depositati in giudizio i documenti che assume trascurati dal tribunale, in violazione del precetto dettato – a pena di inammissibilità del ricorso – dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

3.3. Il motivo sarebbe comunque infondato perchè nessuna delle circostanze dedotte dal ricorrente (e cioè la povertà del paese di origine, lo svolgimento in Italia di attività lavorativa da parte del richiedente asilo, l’insicurezza del Paese di origine) può costituire, da solo e di per sè, titolo legittimante al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ed infatti:

(a) la povertà del Paese da cui provenga chi richieda un permesso di soggiorno per motivi umanitari non rileva, perchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale; e tale situazione non può identificarsi in ragioni di natura economica o di ripartizione della ricchezza tra la popolazione; se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 1051 del 17.1.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 864 del 17.1.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 21280 del 9.8.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17282 del 27.6.2019; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01);

(b) lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese da parte di chi abbia richiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, da solo, non rileva, in quanto la “vulnerabilità” richiesta a tal fine dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli (Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3.7.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019);

(c) l’insicurezza del Paese di origine, infine, non rileva, per le medesime ragioni già indicate poc’anzi, sub (a).

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto circa il riconoscimento del diritto di asilo art. 10 Cost.”.

Sostiene che il diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, sarebbe “irriducibile” rispetto alle altre forme di protezione attualmente vigenti, e che nel caso di specie, anche ad ammettere che difettassero i presupposti per la concessione di queste ultime, doveva essergli almeno riconosciuto il diritto di asilo ai sensi della suddetta norma costituzionale.

4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che l’art. 10 Cost., ha trovato attuazione negli istituti del rifugio, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, e non esiste un “quarto tipo” di asilo: “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (ex multis, Sez. 6-1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324-01).

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

5.1. Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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