Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11932 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6029-2014 proposto da:

TRIBUTI.NET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., C.F.

(OMISSIS), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. FERDINANDO D’AMARIO, unitamente al quale è

elett.te dom.to in ROMA, presso lo studio in Via Trionfale n. 5637;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/IV/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE emise nei confronti della TRIBUTI.NET S.R.L. un avviso di accertamento per riprese I.R.E.S. ed I.V.A. relative all’anno 2004, per recupero a tassazione dei costi per sponsorizzazioni non ammessi in detrazione, perchè ritenuti antieconomici;

che la società contribuente impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. de L’Aquila che, con sentenza 79/4/10, rigettò il ricorso;

che, avverso tale decisione, la TRIBUTI.NET S.R.L. propose gravame innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo la quale, con sentenza n. 91/IV/2013, depositata il 15.10.2013, rigettò l’appello confermando – per quanto in questa sede ancora interessa – la natura antieconomica dei costi sostenuti dalla contribuente per le sponsorizzazioni sottese all’avviso di accertamento; che avverso tale sentenza la TRIBUTI.NET ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5), la “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, in relazione all’art. 132, n. 4, per omessa motivazione, ovvero violazione artt. 112 c.p.c., per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”; che il motivo è inammissibile;

che benchè la mescolanza di molteplici profili di doglianza in un unico mezzo di gravame non rappresenti, ex se, causa di inammissibilità del motivo, cionondimeno occorre che “la…formulazione (di quest’ultimo) permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (Cass., Sez. U, 6.5.2015, n. 9100, Rv. 635452-01);

che nella specie, la difesa di parte ricorrente sovrappone presunti errores in procedendo a vizi motivazionali, senza tuttavia chiarire in cosa consisterebbero (a) la lamentata omissione di pronunzia – la quale, da un lato sembra sconfinare, nell’extra petizione (“nessuna problematica di quelle riferite era da ricomprendere nel thema decidendi” – si legge alla p. 11, terzultimo cpv. del ricorso” e, dall’altro, in un vizio motivazionale, con (l’inammissibile, in questa sede) richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori (cfr. ricorso, p. 12, prime 15 righe) – o (b) il dedotto omesso esame di fatti decisivi (neppure indicati, ai fini dell’autosufficienza del motivo di ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), finendo, peraltro, per lamentare (c) la nullità della motivazione impugnata sotto l’ulteriormente diverso profilo della motivazione apparente (“omessa indicazione dei motivi atti ex art. 132, n. 4, a sorreggere la pronunzia”. Cfr. motivazione, p. 11, ult. cpv.);

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), della “violazione artt. 112 e 277 c.p.c., per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato. Vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, illogicità e contraddittorietà.

Erronea applicazione dell’art. 108 TUIR, e della L. n. 289 del 2002, art. 90”, rispetto all’applicazione del criterio del profitto alla spesa di sponsorizzazione;

che con il terzo motivo la difesa della TRIBUTI.NET lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), la “violazione artt. 112 e 277 c.p.c., per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato. Vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, erroneità nei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Violazione di legge”, rispetto alla ritenuta antieconomicità della sponsorizzazione;

che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono in parte inammissibili, in parte infondati;

che: a) quanto al lamentato vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, esso non è ulteriormente denunziabile in questa sede (versandosi in presenza di pronunzia della C.T.R. depositata nel corso del 2013 e, dunque, ratione temporis soggetta all’operatività del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); b) avuto riguardo, poi, all’omesso esame, se non è chiarito, nel secondo motivo di ricorso (ancora una volta, ai fini del difetto di autosufficienza, in parte qua, della censura), quale sarebbe il fatto storico, principale o secondario, il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.T.R., relativamente all’analoga censura svolta con il terzo motivo, non è indicato se, come e quando le circostanze allegate alle pp. 18-20 del ricorso siano state effettivamente introdotte nei precedenti gradi di merito; c) avuto riguardo infine, alle ulteriori doglianze svolte dalla parte ricorrente, osserva il Collegio come la C.T.R., abbia espressamente ed ampiamente argomentato circa le ragioni sottese all’indeducibilità, nella specie, deì costi di sponsorizzazione sostenuti dalla contribuente (cfr. p. 2, per l’esposizione in fatto e pp. 3-6 per la motivazione in diritto, con particolare riferimento alla p. 5), attenndosi, peraltro, al costante insegnamento di questa Corte in materia, in virtù del quale “l’amministrazione può procedere al disconoscimento dei costi anche a causa della loro eccessività, cioè per il carattere antieconomico della spesa, imponendo così al contribuente di provare a giustificare quest’ultima, secondo il meccanismo analitico induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d); quindi, da tale prospettiva, l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali, che nessuno mette in discussione, non può certo servire a sollevare il contribuente dal dovere di chiarire le ragioni economiche di una scelta altrimenti incomprensibile, a cagione di una apparentemente totale assenza di inerenza dell’impegno economico rispetto all’importanza dell’azienda” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 13.8.2020, n. 17057, in motivazione, sub p. 7, non massimata, pronunziata con riferimento ad analogo contenzioso tra le medesime parti, sia pure relativo ad un diverso anno di imposta – in quel caso, il 2005);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna della TRIBUTI.NET. S.R.L. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna la TRIBUTI.NET S.R.L., in persona del legale rappreseiutante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2,100,00 (duemilacento/00), oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della TRIBUTI.NET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA