Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11931 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.L., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta

delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti CELI Domenico e

Giancarlo Viola elettivamente domiciliato nello studio del secondo in

Roma, Piazza del Risorgimento, 59;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/01/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 01, in data 21/03/2008, depositata

il 22 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 14191/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 16/01/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 01, il 21.03.2008 e DEPOSITATA il 22 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto al rimborso dell’IRAP. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per l’anno 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

4 – Alla formulata censura può rispondersi, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, appare in linea con il richiamato principio, avendo verificato l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, risultando essere stati utilizzati beni strumentali minimi in assenza di dipendenti e collaboratori.

Nè tale opinamento resta incrinato dalle considerazioni svolte con l’unico motivo del ricorso, – secondo il quale la circostanza che il professionista svolga attività in regime di convenzione con il S.S.N. costituisce, di per sè, indice di autonoma organizzazione e preclude ogni accertamento in fatto -, tenuto conto che l’accertamento operato dalla CTR, che ha acclarato che il contribuente ha svolto la sua attività in convenzione con il SSN con l’utilizzo di minimi beni strumentali e senza l’ausilio di prestazioni diverse dalla propria, anche avuto riguardo alla rilevata assenza di contestazione (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005), induce ragionevolmente a ritenere trattarsi di quel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, fissato dal richiamato principio, senza il quale il professionista non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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