Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11931 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. un., 17/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 17/05/2010), n.11931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D. ((OMISSIS)), domiciliato in Roma, via

Monserrato 34, presso l’avv. Gueli G., che per legge lo rappresenta e

difende, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ferrovie dello Stato s.p.a., domiciliata in Roma, piazza della Croce

Rossa 2/b, presso l’avv. Troiano R., che la rappresenta e difende,

come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

Regolamento preventivo della giurisdizione;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.D. è proprietario in (OMISSIS) di un terreno agricolo, in parte espropriato nel 1865 a un suo avo, per la realizzazione di un tratto di ferrovia e di un casello ferroviario.

Nell’ottobre del 2003 il casello ferroviario e l’area su cui insiste sono stati dichiarati non più strumentali all’esercizio ferroviario;

e C.D. ne ha perciò chiesto la retrocessione, convenendo a tal fine in giudizio la Ferrovie dello Stato s.p.a..

Avendo la convenuta eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, C.D. ha proposto ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della regime privatistico dei beni controversi.

Resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a., che chiede invece dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto C. D. è ammissibile, in quanto l’art. 41 c.p.c., riconosce la facoltà di proporio a “ciascuna parte” del giudizio di merito, inclusa quindi la parte che il giudizio ha promosso; ed è palese l’interesse, concreto e attuale, del ricorrente a una risoluzione della questione dalle Sezioni Unite, in via definitiva e immodificabile; Cass., sez. un., 21 settembre 2006, n. 20504, m.

532131, Cass., sez. un., 14 gennaio 2005, n. 603, m. 581497).

Il ricorrente intende infatti evitare che la individuazione della giurisdizione possa dar luogo a pronunce contraddittorie, che ritarderebbero la definizione della causa, in violazione del principio costituzionale di durata ragionevole del processo enunciato dall’art. 111 Cost. E l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già proposta dalla Ferrovie dello Stato s.p.a.

nel giudizio di merito, rende appunto concreto e attuale.

L’interesse dei ricorrenti.

2. Premesso che non è nel caso in esame applicabile il D.P.R. n. 327 del 2001, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera controversa è certamente antecedente al 30 giugno 2003, va peraltro dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, intatti, “il diritto alla retrocessione del fondo espropriato, il quale sorge allorchè questo non venga utilizzato per gli scopi di pubblica utilità ai quali l’opera era destinata, non sussiste qualora detti scopi siano stati comunque raggiunti attraverso l’utilizzazione del fondo in base a diverse modalità, imposte anche da evoluzioni normative nel frattempo intervenute e, quindi, il provvedimento di espropriazione abbia comunque avuto esecuzione, essendo stata conseguita la pubblica utilità che ne costituisce la ragione. In tal caso, la posizione giuridica del privato nei confronti dell’espropriante non assurge al rango di diritto soggettivo, ma assume – già alla stregua delle disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del D.Lqs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come riformulato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 – natura e consistenza di interesse legittimo, tutelabile, come tale, solo innanzi al giudice amministrativo” (Cass., sez. un., 11 novembre 2009, n. 23823, m. 6101 98, Cass., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14805, m. 608538). In particolare “ai fini dell’indagine sulla proponibilità davanti al giudice ordinario della domanda di retrocessione di beni espropriati occorre distinguere l’ipotesi in cui l’opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63), dall’ipotesi in cui, dopo la esecuzione totale o parziale dell’opera medesima, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione (L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61), atteso che, mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, alienabile davanti all’A.G.O., sorge automaticamente per effetto di detta mancata realizzazione, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell’amministrazione, nel secondo caso il diritto stesso nasce solo se ed in quanto l’amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi più non servano all’opera pubblica” (Cass., sez. un., 8 marzo 2006, n. 4894, m. 58887 9).

Nel caso in esame non solo l’opera pubblica è stata effettivamente realizzata da oltre un secolo, ma è anche solo parziale la sottrazione del fondo espropriato alla sua originaria destinazione.

Sicchè non v’è dubbio alcuno che la posizione soggettiva di C.D. e di mero interesse legittimo.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti dinanzi al tribunale amministrativo competente per territorio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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