Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11931 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18856/2015 proposto da:

STUDIO MAZZEO SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICIGLIANO 19, presso lo

studio dell’avvocato ANNALISA MAZZEO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO TALARICO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) TRIBUNALE VIBO VALENTIA (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 28-1/2013 R.G. del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA

del 7/05/2015, depositato il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Antonucci Enzo Antonio (delega avvocati Talarico e

Mazzeo) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Studio Mazzeo s.c.r.l. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. avendo rilevato il mancato deposito da parte dell’opponente del decreto impugnato.

2. – Studio Mazzeo s.c.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolando un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

3. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., L. Fall., artt. 97, 98 e 99, art. 738 c.p.c.”. Argomenta la ricorrente che: l’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è qualificabile come appello; la disciplina del procedimento L. Fall., ex art. 99, non prevede la produzione del provvedimento impugnato a pena di inammissibilità o improcedibilità; il precetto dell’art. 347 c.p.c., da coordinarsi con la L. Fall., art. 99, comporta che il contenuto del provvedimento impugnato sia conoscibile attraverso gli atti di causa; nell’atto di opposizione è stato riprodotto integralmente il contenuto della proposta di stato passivo avanzata dal curatore e il decreto del giudice delegato che ha deciso conformemente.

3.1. – Il motivo è fondato.

E’ sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità – da ultimo ribadito da Cass. n. 17086/2016 – secondo cui “in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, atteso che tale opposizione, ancorchè di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, nè la L. Fall., art. 99, nell’indicare il contenuto del corrispondente ricorso, impone la necessaria allegazione dell’atto impugnato, fermo restando che l’art. 347 c.p.c., comunque applicabile, pone l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo la copia della sentenza impugnata al solo scopo di assicurarne la possibilità dell’esame da parte del giudice del gravame”. Al riguardo, Cass., ord. n. 18253/2015 ha anche chiarito che “il deposito della copia autentica del decreto impugnato può effettuarsi in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione, sicchè la sua mancata produzione contestualmente all’atto oppositivo non costituisce causa di improcedibilità del procedimento” (si v. anche Cass. n. 6804/2012 e Cass., ord. n. 2677/2012)”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al paragrafo 3.1 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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