Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11930 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Avv. C.A., rappresentato e difeso, giusta delega in

calce al controricorso, dall’Avv. NICODEMO Silvia, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Camozzi, 1 presso lo studio dell’Avv.

Adriano Giuffrè;

– controricorrente –

e

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 01/19/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 19, in data 22/10/2008, depositata

il 15 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 14080/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 01/19/2009 pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 19, il 22.10.2008 e DEPOSITATA il 15 gennaio 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso dell’IRAP. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a più mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1 e art. 2697 cod. civ., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 comma 1 e art. 3, lett. c), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

4 – Il primo motivo ed il corrispondente quesito, riguardano delle censure che presuppongono l’affermazione di un principio, in tema di onere probatorio, che, per vero, non sembra i Giudici di appello abbiano fatto. Come è agevole desumere dal tenore dell’espressione utilizzata la Commissione di appello ha argomentato che, a fronte di una realtà processuale, che aveva fatto emergere come il contribuente non avesse usufruito di una autonoma organizzazione, per avere svolto l’attività personalmente senza alcun apporto di collaboratori ed utilizzando modestissimi beni strumentali, l’Ufficio non aveva provato il contrario.

Il mezzo appare, quindi, inammissibile per carenza di interesse ed inconferenza del quesito, stante che la decisione impugnata non solo non contiene alcuna affermazione che si possa considerare contraria all’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell’onere probatorio (Cass. SS.UU. n. 12108/2009), ma anzi, si colloca, proprio, nel solco del principio, da ultimo ribadito dalla citata pronuncia.

La Commissione di appello, in vero, rilevato che dalla documentazione in atti si evinceva l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, e quindi che poteva considerarsi assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente, ha logicamente dedotto che gravava sull’Agenzia, che non l’aveva assolto, l’obbligo di fornire la prova contraria.

5 – Il secondo ed il terzo mezzo, che avuto riguardo all’intima connessione si trattano congiuntamente, vanno esaminati, sia alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure richiamando il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, – dopo avere affermato l’erroneo principio che il presupposto impositivo sarebbe ravvisabile solo in presenza di una organizzazione capace, “da sola” di produrre nuova ricchezza -, peraltro usando argomentazioni generiche ed incongrue, senza specifica indicazione degli elementi di fatto riscontrati e dei criteri di valutazione utilizzati, senza esplicitare le ragioni alla cui stregua gli stessi erano a ritenersi rilevanti e decisivi ed ignorando elementi in grado di indurre ad una diversa decisione; in particolare, non è dato comprendere, alla stregua di quale documentazione in atti, siano state dedotte le circostanze dell’espletamento dell’attività “senza alcun apporto di collaboratori ed utilizzando modestissimi beni strumentali” e, d’altronde, risulta incomprensibile l’omesso esame degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni annuali prodotte (all.

3) dallo stesso contribuente, dalle quali si evincevano dati concreti e rilevanti che attestavano l’impiego sia di beni strumentali ed immobili di notevole valore, sia pure di spese cospicue per lavoro dipendente, sui quali l’Agenzia aveva richiamato l’attenzione, già in sede di appello (pag. 4 memoria).

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di inammissibilità del primo mezzo e l’accoglimento delle altre censure per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria 15.04.2011 e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile il primo mezzo e di accogliere le altre censure, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, la quale procederà al riesame e deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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