Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11930 del 07/05/2019

Cassazione civile sez. un., 07/05/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 07/05/2019), n.11930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23161-2017 proposto da:

PROVINCIA DI SAVONA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato MARIANO PROTTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G., R.B. nonchè S.P.,

R.T., R.L. nella qualità di eredi di R.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14/4, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUIGI COCCHI e SILVIO QUAGLIA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 114/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 25/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito all’esproprio di alcuni terreni siti nel comune di Albenga al fine di realizzare lavori di sistemazione idraulica e di nuova arginatura, R.G., B. ed E. proponevano opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello di Torino, successivamente riassumendo il giudizio innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino.

Il Trap, nel contraddittorio con la Provincia di Savona, con sentenza del 27 maggio 2015, condannò la Provincia di Savona al pagamento della somma di Euro 196.185,00 – oltre accessori ritenendo che le aree, pur non dotate di vocazione edificatoria, in relazione alla condizione dei terreni ed al loro notevole valore paesaggistico, dovessero essere quotate nella misura della metà della valutazione operata dal CTU ove l’area fosse stata edificabile.

Contro la sentenza del TRAP proponeva appello principale la Provincia di Savona, mentre i R. interponevano appello incidentale.

Con sentenza n. 114/2017, depositata il 25 maggio 2017, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dai R. rideterminò l’indennità di esproprio, ritenendo erronea l’affermazione del primo giudice nella parte in cui aveva affermato che le aree espropriate avessero un indice di edificabilità pari a zero.

Il TSAP, rilevato che i terreni appartenenti ai privati si trovavano in parte in ambito urbanistico C2, zona SCE (campeggi), in parte in zona C2 (alveo del fiume Centa) ed in parte in ambito L1 (fascia costiera) richiamò, quanto alla natura edificatoria o agricola dei terreni, i principi espressi dallo stesso organo giurisdizionale nelle sentenze nn. 189, 193 e 194 del 2015 – tutte relative alla medesima vicenda espropriativa – a proposito della prevalenza delle norme contenute nei piani di bacino su quelle contenute negli altri strumenti urbanistici.

Il Tsap aggiunse che i terreni espropriati ricadevano in zona soggetta a pericolosità idraulica molto elevata, nella quale non sussisteva un vincolo di inedificabilità assoluta, avendo l’art. 15 norme att. del piano di bacino previsto la possibilità di alcuni interventi edilizi. Tale situazione urbanistica escludeva l’attribuzione a tali superfici della natura agricola, “dovendosi attribuire ai terreni in questione un valore che non corrisponde a quello agricolo, bensì a quello previsto per le aree edificabili, ma con un indice di edificabilità ridotto”.

Sulla base di tali premesse, il TSAP quantificò in Euro 90,00 al mq. il valore dei terreni ricadenti in zona SCE, in Euro 45,00 al mq. le aree non edificabili ed in Euro 25 al mq. quelle relative ai terreni siti in zona C2/L (fascia costiera). Il TSAP procedette quindi alla quantificazione dell’indennità di esproprio, peraltro escludendo che i terreni siti in zona C2 facessero parte dell’alveo del fiume ed applicando ai medesimi lo stesso valore di Euro 45,00 al metro quadro, valevole per tutta l’estensione delle particelle 38 e 39.

La Provincia di Savona ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, i R.. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria.

La causa è stata decisa all’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale la Provincia di Savona deduce la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32,comma 1 e art. 37, commi 3 e 6 nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume di Centa.

2. Secondo la ricorrente principale, trovando applicazione le previsioni di piano contemplate dall’art. 15 norme att. del piano di bacino del fiume Centa, il TSAP avrebbe dovuto escludere la natura edificatoria delle aree, riferendosi l’art. 15 a tipologie di intervento edilizio la cui attuazione non comportava incrementi volumetrici. Peraltro, la già ricordata previsione del piano di bacino, limitando gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di demolizione con ricostruzione, presupporrebbe che l’area fosse edificata sicchè, essendo risultato che sulle aree non era mai sorto alcun edificio come acclarato dal TRAP -, si sarebbe dovuto escludere qualunque possibilità edificatoria.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, che commisuravano l’indennità al valore agricolo medio, la stima del cespite dev’essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, previsto in via generale dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, con la conseguente possibilità di dimostrare che, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, il fondo presenta caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da quello agricolo, e quindi di attribuire allo stesso una valutazione di mercato tale da rispecchiare la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 3 luglio 2013, n. 17868; Cass., 19 luglio 2018 n. 19295, Cass., 8.3.2018 n. 5557; Cass., 17 ottobre 2011, n. 21386).

3.2. A tale indirizzo si è puntualmente attenuto il Tribunale superiore delle acque.

3.3. Ed invero, il Tsap, dando continuità alle sentenze nn. 189, 193 e 193 del 2015 rese dal medesimo consesso su terreni limitrofi a quelli esaminati nella presente causa, nel considerare la natura dei cespiti immobiliari interessati dal procedimento ablatorio, ha escluso che ai terreni in questione potesse essere attribuito un valore corrispondente a quello agricolo, valorizzando gli elementi di fatto già espressi dal giudice di primo grado, il quale non aveva mancato di osservare che “l’area espropriata era di significativo valore economico (il c. t. u. l’aveva descritta come uno spazio dotato di strutture edificate, piazzole, bungalows e relative infrastrutture)”.

3.4. Ciò consente agevolmente di confermare la correttezza del richiamo, operato dallo stesso TSAP, all’art. 15 norme att. del piano di bacino, nella parte in cui esse consentivano la realizzazione di alcuni interventi edilizi e di trasformazione del territorio, escludendo unicamente quelli di nuova costruzione.

3.5. Ed invero, da tale previsione il TSAP, sul presupposto esplicitato nella richiamata sentenza n. 189/2015 – che “Non costituiscono vincoli di inedificabilità assoluta le prescrizioni di piano regolatore generale che si limitino a vietare, per alcuni immobili, la realizzazione di interventi diversi da quelli di restauro, e a disciplinare, peraltro, l’eventuale riedificazione in caso di volontaria o accidentale demolizione”, ha escluso che le aree espropriate avessero un indice di edificabilità pari a zero, poi procedendo alla quantificazione dell’indennizzo attraverso la decurtazione del 50 A) dal valore edificatorio delle aree stimato dal CTU in Euro 90,00 al mq., così giungendo ad una quantificazione di Euro 176.850,00 per mq. 3930.

3.6. Peraltro, la circostanza che gli interventi di risanamento previsti dal piano di bacino non fossero rivolti ad apportare modifiche alle strutture edilizie esistenti o alla realizzazione di nuovi edifici, riguardando atti di mera conservazione dell’esistente contesto urbano nel quale non sarebbero state rinvenute costruzioni di alcun tipo, non incrina in alcun modo la correttezza del ragionamento esposto dal Tsap, avendo questi individuato le concrete caratteristiche del fondo interessato dal provvedimento ablatorio, idonee a conclamare la possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, per nulla condizionata dall’assenza di edifici esistenti all’epoca dell’esproprio.

4. Occorre a questo punto passare all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dai R..

4.1. I ricorrenti, prospettando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., hanno premesso di avere avanzato istanza di rettificazione-correzione circa il computo delle somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione, aggiungendo che il Tsap, nel quantificare le somme dovute agli espropriati per l’area di mq. 1762, compresa nella zona SCE, avrebbe erroneamente fatto riferimento alle indicazioni contenute nelle pagg. 38 e 39 della prima relazione del C.T.U., concernenti le aree considerate non edificabili, invece che rifarsi ai dati risultanti dalle pagg. 37 e 38 della relazione del C.T.U. che avrebbero riguardato le aree edificabili, considerando in tal modo erroneamente il valore unitario a mq. di Euro 45,00 e non quello di Euro 90,50 a mq..

4.2. I ricorrenti incidentali hanno aggiunto che, quanto alla quantificazione dell’indennità relativa a mq. 2168 compresi nelle zone C2 e L1, privi di valore edificatorio, il Tsap avrebbe erroneamente proceduto a ridurre il valore dell’area di mq. 440, ricadente nella fascia costiera. I ricorrenti incidentali hanno quindi chiesto a questa Corte che “per il caso in cui il TSAP – ovvero codesta Ecc.ma Corte dovessero ritenere che i censurati errori non fossero suscettibili di rettifica e/o di correzione, non essendo riconducibili a meri errori di calcolo e/o materiali, le sopra censurate determinazioni contenute nella sentenza dovrebbero ritenersi affette da evidente ed intrinseca manifesta illogicità e/o contraddittorietà idonee all’annullamento in parte qua della sentenza”.

5. Il ricorso incidentale è inammissibile.

5.1. Ed invero, con tale censura si prospetta un errore di calcolo correlato agli accertamenti di fatto e alle valutazioni delle aree oggetto di stima da parte del Tsap che non rientra nel sindacato di legittimità riservato a questa Corte, deducendosi peraltro un non più esistente vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, come già chiarito da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014.

6. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale proposti vanno rigettati.

7. Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito della lite, per compensare le spese del giudizio stante la reciproca soccombenza, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA