Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11930 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15142 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata in data 4 dicembre 2013, n.

85/08/13;

udita la relazione resa nella Camera di consiglio del 12 novembre

2020 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– emerge dalla sentenza impugnata che in esito a una verifica fiscale gli esiti della quale sono stati compendiati in un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate ha contestato a S.C. l’indebita applicazione del regime del reverse charge alle operazioni d’acquisto di oggetti d’oro usati da soggetti privati, per mancanza sia del presupposto oggettivo, ossia del fatto che si trattasse di materiale qualificabile come rottame d’oro, sia di quello soggettivo, poichè la contribuente non risultava munita dei requisiti previsti dalla L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 3;

– la contribuente ha impugnato il relativo avviso di accertamento, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Bari e quella regionale della Puglia ha rigettato il successivo appello proposto dall’Agenzia;

– a fondamento della decisione il giudice d’appello ha sottolineato, per i profili ancora d’interesse, l’inosservanza da parte dell’Agenzia del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in mancanza di ragioni d’urgenza e, nel merito, l’assoggettabilità delle operazioni al regime dell’inversione contabile, applicabile, a giudizio della Commissione tributaria regionale, anche alle cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che compie l’attività;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, là dove il giudice d’appello non ha ritenuto che costituisse una ragione d’urgenza idonea a giustificare l’inosservanza del termine dilatorio da quella norma previsto l’imminente scadenza dei termini per accertare le imposte dovute in relazione all’anno d’imposta in considerazione, è infondato;

– è ius receptum che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184);

– dopo qualche iniziale perplessità, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, del quale la sentenza impugnata, sia pure in narrativa, dà conto (tra varie, vedi Cass. 12 agosto 2015, n. 16707; 7 agosto 2015, n. 16602; 15 luglio 2015, n. 14803; 28 marzo 2014, n. 7315; 5 febbraio 2014, n. 2592; 3 febbraio 2014, n. 2279; 3 febbraio 2014, n. 2281; 29 gennaio 2014, n. 1869), giacchè è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Altrimenti, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso; fermo restando, hanno rimarcato le sezioni unite, che spetta all’ufficio l’onere di provarne in giudizio la sussistenza;

– qualora l’amministrazione deduca, come ha fatto nel caso in esame, quale circostanza di “particolare e motivata urgenza”, il fatto di non aver potuto rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni allegando giustappunto l’imminente scadenza del termini previsti per l’azione di accertamento, l’oggetto della prova va individuato nella oggettiva impossibilità di adempimento dell’obbligo, traducendosi nella circostanza che l’imminente scadenza del termine di decadenza, che non ha consentito di adempiere l’obbligo di legge, sia dipesa da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza (in termini, tra varie, Cass. 10 giugno 2015, n. 11993; 16 marzo 2016, n. 5149; 23 luglio 2020, n. 15755);

– manca, nel caso in esame, qualsiasi specifica deduzione da parte dell’Agenzia;

– il motivo va quindi rigettato e il rigetto comporta l’assorbimento del secondo motivo, che concerne il merito della vicenda;

– il ricorso va in conseguenza rigettato;

– nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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