Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1193 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Delle

Belle Arti 6, presso l’avv. LA GIOIA Franco, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila), Sez. 4, n. 58/4/04 del 23 settembre 2004,

depositata il 20 dicembre 2004, notificata il 12 gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Loreto Antonello Chiola per delega per il

controricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta accolta in primo e secondo grado;

Letto il controricorso;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si deduce: a) motivazione apparente in quanto non attinente alla concreta vicenda in esame; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’imposta al lavoratore autonomo;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, quanto al primo motivo perchè la motivazione della sentenza risulta, dalle lettura complessiva della decisione, riferita proprio alla fattispecie in esame e quanto al secondo in base al principio affermato da Cass. n. 3677 del 2007: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

L’accertamento di fatto, adeguatamente motivato in base agli elementi acquisiti al giudizio, non è sindacabile in sede di legittimità.

Ritenuto che la formazione e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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