Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1193 del 21/01/2021
Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20059-2016 proposto da:
D.M.R., NUOVA AUTOFFICINA VERSILIA DI
D.M.A. & C. SNC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO
BALDASSARI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE CONOSCENTI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Nuova Autofficina Versilia di D.M.A. & C.. S.n.c. ricorre per la cassazione della sentenza n. 185 del 2016 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, relativo all’anno di imposta 2006, con cui l’Agenzia delle entrate accertava, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4, operazioni passive di imposta fittizie.
La società contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, presentata all’Agenzia delle entrate mediante servizio telematico Entrate in data (OMISSIS).
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, allegando la prova del pagamento della prima rata.
Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Il Collegio rileva che non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018.
Questa Corte ha precisato che in tema di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi della stessa Disp. normativa, comma 10, l’estinzione del processo (Cass. n. 18107 del 2019). In particolare, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata del D.L. cit., ex art. 11, poichè la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Cass. n. 31021 del 2018).
In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021