Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11929 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta

delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti MARANGONI Dante e Claudio

Staderini, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in

Roma, Via della Giuliana n. 80;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/14/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 14, in data 11/02/2008, depositata

il 14 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 14048/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 11/14/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 14, l’11.02.2008 e DEPOSITATA il 14 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del contribuente, confermando l’operato dei Giudici di primo grado, che avevano rigettato la domanda di rimborso, in quanto preclusa dalla richiesta di condono.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego, opposto dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAP, relativa all’anno 1999, censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58 – violazione del contraddittorio -, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 44, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito posto con il primo mezzo si ritiene possa rispondersi avendo riguardo al principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all’inosservanza dei termini perentori, come previsto dall’art. 153 c.p.c. (Cass. n. 1771/2004).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento, per manifesta fondatezza, del primo mezzo, assorbiti gli altri, il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che, in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, stante che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ravenna, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio e chiamato in causa con il ricorso in esame;

Considerato, infatti, che la decisione di appello, risulta emessa in data 11/02-14/04/2008 nei soli confronti della predetta Agenzia e, d’altronde, il ricorso è stato notificato l’01 giugno 2009, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006);

Considerato, ancora, che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti del Ministero, per insussistenza dei relativi presupposti;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione proposta nei confronti dell’Agenzia Entrate, per manifesta fondatezza del primo mezzo e, per l’effetto, assorbiti gli altri motivi, cassare l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Emilia Romagna, la quale procederà al riesame e deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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