Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11929 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 182-2015 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE

68, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA SALVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GENOVESE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2538/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/04/2014, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Francesco Genovese difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto il gravame della sig.ra C.M. riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva l’addebito all’appellante predetta della separazione dal marito, sig. D.C..

La Corte ha ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie, l’allontanamento dell’appellante dalla casa coniugale non fosse stato causa della rottura con il sig. D., bensì conseguenza del progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi, non addebitabile specificamente a nessuno dei due, e quindi della intollerabilità della convivenza.

2. – Il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 143 c.c., comma 2, art. 151 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c., si lamenta che la Corte d’appello non abbia ravvisato nell’allontanamento dall’abitazione familiare una circostanza ex se idonea a configurare addebito a carico della sig.ra C., e che da una corretta analisi delle risultanze istruttorie sarebbe emersa in modo inequivocabile l’arbitrarietà della scelta della moglie, sì da giustificare l’addebito alla stessa della separazione.

3.1 – Sotto il profilo della denunciata violazione di norme di diritto il motivo è infondato, dovendosi confermare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c., pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 12130/2001, 23071/2005, 14840/2006 e successive conformi).

Per il resto, le censure diffusamente articolate dal ricorrente – il quale contesta che dalle prove raccolte sarebbe emerso che l’intollerabilità della convivenza preesisteva all’allontanamento della moglie – si sostanziano in pure e semplici critiche di merito.

4. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul primo dei due motivi del gravame incidentale proposto dall’attuale ricorrente, con il quale si chiedeva, per il caso di accoglimento dell’appello principale in punto di addebito della separazione, di modificare la motivazione della sentenza di primo grado statuendo che “l’intollerabilità della convivenza è scaturita da precisa volontà della C. che non ha mai voluto costituire una comunione di vita con il marito ed una abituale convivenza coniugale”.

4.1. – L’indicata censura di omissione di pronuncia è manifestamente infondata. I giudici di secondo grado, infatti, hanno espressamente escluso che l’intollerabilità della convivenza dipendesse da colpa di uno qualsiasi dei coniugi: ciò hanno dato risposta implicita alla predetta tesi dell’appellante incidentale, ancorchè senza farne – per apprezzabile brevità – esplicita menzione.”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni della memoria di parte ricorrente;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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