Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11928 del 15/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso

l’Avvocatura Municipale rapp.to e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

APA s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Claudio Monteverdi 16, presso lo studio

dell’avv. Consolo Giuseppe, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 158/2007/12 depositata il 29/11/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da APA s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’APA contro la sentenza della CTP di Roma n. 253/23/05 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS) Pubblicità 2002.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Apa s.r.l.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio. La CTR avrebbe accolto l’appello sulla base di generiche argomentazioni.

La censura è inammissibile stante la mancata indicazione e trascrizione delle argomentazioni e degli atti di causa il cui esame sarebbe stato omesso; in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008). Inammissibile è altresì il quesito formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto generico;

inammissibili sono gli ulteriori quesiti di diritto in quanto privi di riferimento alle censure esposte. Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Apa s.r.l. delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

 

 

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