Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11928 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 21/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10784-2015 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLO’

PEDRAZZOLI e GIULIANA FOZZER giusta procura speciale notarile del

07/04/2015 e giusta deliberazione della Giunta Provinciale in data

30/03/2015;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, emessa il 19/03/2015 e

depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO;

udito l’Avvocato Imbardelli Fabrizio (delega Avvocato Mario

Santaroni), per la ricorrente, che si riporta agli scritti e chiede

che la causa venga rinviata in pubblica udienza.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione della Provincia autonoma di Trento al provvedimento del giudice delegato di rigetto dell’istanza di insinuazione tardiva allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. L’istanza riguardava un credito di Euro 13.545,86, da ammettersi in via privilegiata, derivante dalla revoca parziale, disposta con determinazione dirigenziale del 12 febbraio 2014, del contributo provinciale concesso alla (OMISSIS) ai sensi della Legge Provinciale n. 6 del 1999 sugli interventi a sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità, revoca dovuta al mancato riscatto di beni in leasing.

Il Tribunale ha ritenuto l’imputabilità del ritardo alla opponente, atteso che essa risultava essere a conoscenza del fallimento fin dall’11 maggio 2010, data dello scambio di mail tra Confidi Impresa S.C. (ente cui la Provincia autonoma aveva affidato l’attività istruttoria e la vigilanza sul rispetto degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari dei contributi provinciali: p. 15 del ricorso) e la Provincia medesima: riporta al riguardo il decreto impugnato (p. 2) che “in tale mail, infatti, il funzionario provinciale ha richiesto chiarimenti sui contributi erogati da Confidimpresa in favore di (OMISSIS) s.r.l. “in quanto è in corso la procedura di fallimento””.

2. – La Provincia autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. Il Fallimento (OMISSIS) non si è costituito.

3. – Con il primo motivo di ricorso si deduce “Violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 92 e 101”: essendo il credito venuto ad esistenza successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento – per effetto della citata determinazione dirigenziale del 12 febbraio 2014 -, la domanda di ammissione sarebbe assoggettabile, al più, al termine annuale decorrente dal sorgere del credito azionato.

3.1. – Il motivo è infondato, perchè il diritto della Provincia autonoma di ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi era sorto ben prima, allorchè la società beneficiaria si era sottratta ai propri obblighi. Ciò che è avvenuto successivamente è la mera determinazione della Provincia di richiedere tale rimborso.

4. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce “Violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 101 la mail citata dal Tribunale non varrebbe a provare la conoscenza dell’avvenuto fallimento da parte degli organi dell’amministrazione provinciale, non potendosi ritenere che la conoscenza di eventi da parte di un qualsiasi dipendente privo di potere o delega spieghi effetto nei confronti dell’ente pubblico, essendo necessario un rapporto di immedesimazione organica.

4.1. – Il motivo è infondato.

Nella specie, posto che dalla mail è desumibile la conoscenza dell’intervenuto fallimento della beneficiaria del contributo da parte del funzionario provinciale (profilo invero non contestato dalla ricorrente), non può revocarsi in dubbio che il medesimo funzionario abbia agito per il conseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui era addetto. Pertanto, la conoscenza della circostanza del fallimento in corso non può che essere riferita all’ente, quale soggetto che ordinariamente si avvale, per la propria attività, di un apparato organizzato di mezzi e personale.

5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il ritardo nell’avvio del procedimento di revoca del contributo doveva ascriversi alle fuorvianti informazioni trasmesse alla Provincia dalla Confidi Impresa circa la scadenza dei vincoli posti dalla Legge Provinciale n. 6 del 1999: causa, questa, di ritardo non imputabile alla Provincia.

5.1. – Il motivo è infondato.

Il fatto invocato non è decisivo, atteso che dallo stesso scambio di mail – come riportato a p. 14 del ricorso – si evince, ancora una volta, la conoscenza del fallimento della (OMISSIS), cui non sono tempestivamente seguite le ulteriori verifiche sulla situazione della beneficiaria da parte della Provincia”;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente la presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente;

che in particolare nella memoria si ribadisce, con riferimento al primo motivo di ricorso, il sorgere del credito insinuato solo alla data, successiva fallimento, della determinazione dirigenziale di revoca del contributo, costituente manifestazione di un potere di autotutela di stampo privatistico alla stregua dell’attivazione di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.;

che però tale osservazione si scontra con il principio di cristallizzazione della massa fallimentare alla data della dichiarazione del fallimento, il quale osta alla risoluzione dei rapporti pendenti, su iniziativa del contraente in bonis, con effetti negativi sul passivo fallimentare;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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