Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11927 del 15/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giova n. 21, presso

l’Avvocatura Municipale, rapp.to e difeso dall’avv. Raimondo Angela,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PES s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 246/07/38 depositata il 27/11/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da PES s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza della CTP di Roma n. 441/51/05 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Pubblicità 1996-1997.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della L. 31/5/2005 n. 88 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il dirigente pro tempore della U.O. Affissioni Pubblicità non avesse il potere di rappresentanza del Comune.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, sent. 6807 del 20/03/2009; Sentenza n. 14637 del 22/06/2007), secondo cui in tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1^ giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre l’art. 3 bis citato, comma 2, estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

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