Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11927 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 21/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13571-2014 proposto da:

COMFORT SRL, in persona del suo amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del

Sig. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

PELLEGRINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BARLETTA, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ISABELLA PALMIOTTI giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMFORT SRL, in persona del suo amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del

Sig. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

PELLEGRINO giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’1/02/2013, depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO;

udito l’Avvocato Benito Panariti (delega avvocato Palmiotti),

difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che si

riporta al controricorso e ricorso incidentale.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Bari, accogliendo il gravame del Comune di Barletta e l’opposizione del medesimo al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Trani il 24 agosto 2000, su istanza della Comfort s.r.l., per il pagamento di Lire 19.868.716 quale corrispettivo di lavori di riparazione del gruppo elettrogeno a servizio della stazione di pompaggio della condotta sottomarina, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di pagamento sul rilievo della mancanza di un contratto scritto a fondamento del rapporto. Era infatti all’uopo insufficiente la delibera di Giunta comunale di autorizzazione dei lavori comunicata alla società, che poi ai lavori aveva dato inizio, mancando un atto scritto del Sindaco, organo rappresentativo del Comune.

La Corte ha altresì osservato, in motivazione, che la domanda dell’appellante di rimborso della somma versata in ottemperanza della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, andava respinta per difetto di prova dell’avvenuto versamento.

2. – La Comfort s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il Comune di Barletta con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi.

3. – Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta che la Corte d’appello abbia fatto riferimento alla sola delibera di Giunta, trascurando di considerare che la comunicazione della stessa alla società ricorrente era stata effettuata a mezzo telefax con atto a firma del sindaco, che autorizzava l’immediato inizio dei lavori, e si denuncia violazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17, che consente la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione anche per corrispondenza, secondo l’uso del commercio.

3.1. – Il motivo è infondato.

I contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam (perciò con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell’ipotesi, prevista dal R.D. n. 2240 del 1923, art. 17, cit., di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass. 7297/2009, 59/2001). Nella specie, però, non viene dedotto che la società avesse a sua volta accettato per iscritto di eseguire i lavori affidatile con il fax del sindaco: elemento, questo, indispensabile ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta del contratto, sia pure concluso a distanza a mezzo di corrispondenza.

4. – Infondato è anche il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si invoca l’asserito riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’amministrazione comunale.

Infatti il riconoscimento di un debito fuori bilancio, il D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, ex art. 5, poi trasfuso nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194, comma 1, lett. e), costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l’utilità e l’arricchimento che ne derivano, per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorchè sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam (Cass. 1510/2015, 25373/2013, 9412/2011).

5. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura l’omissione di pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata dall’amministrazione comunale alla Comfort s.r.1., sul rilievo che nel dispositivo non vi è traccia della relativa decisione; il che impedisce, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, di valorizzare le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, le quali possono essere utilizzate ai fini di chiarificare o integrare, eventualmente, un dispositivo tuttavia sussistente, non già del tutto mancante sul relativo capo di domanda.

5.1. – Il motivo è infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata, invero, si legge testualmente: “In quanto carente del necessario supporto probatorio, va rigettata (enfasi nostra) la richiesta formulata in comparsa conclusionale dall’appellante volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva”. La Corte di merito, dunque, non soltanto ha motivato, ma ha altresì espressamente statuito il rigetto della domanda di rimborso, solo collocando la statuizione nella parte motiva anzichè in quella dispositiva della sentenza. Dunque si tratta di fattispecie di mera irrituale collocazione formale della statuizione, non già di omissione della stessa.

6. – Anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non provato il pagamento della somma in questione, nonostante la non contestazione di esso da parte della società appellata, è infondato. Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, seconda parte, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, non può trovare applicazione nel presente giudizio, essendo questo iniziato prima dell’entrata in vigore della predetta novella”;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato della parte ricorrente principale ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superato dalle osservazioni di cui alla memoria della ricorrente principale, che inammissibilmente integrano il contenuto del primo motivo di ricorso e incongruamente richiamano – con riferimento al secondo motivo – Cass. 10798/2015, riguardante la diversa fattispecie dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 2041 c.c.;

che pertanto entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese processuali tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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