Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11926 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.M.F. residente ad (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 11/02/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Aosta – Sezione n. 02, in data 06/03/2008, depositata il
21 aprile 2008.
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del
04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dr. FUCCI Costantino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.13756/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 11/02/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Aosta, Sezione n. 02, il 06.03.2008 e DEPOSITATA il 21 aprile 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto al rimborso dell’IRAP. 2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego, opposto dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAP, relativa agli anni dal 1998 al 2001, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le doglianze formulate con l’unico mezzo, possono essere esaminate e decise, avuto riguardo, per un verso, a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), e, d’altra parte, tenendo conto del consolidato orientamento secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
4 bis – L’impugnata sentenza sembra aver fatto malgoverno dei citati principi, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con affermazioni, che si pongono in contrasto con gli stessi, fra l’altro, negando rilevanza giuridica alla circostanza incontestata che la contribuente si avvaleva stabilmente di una dipendente con mansioni di segretaria.
5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza, e per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
Considerato, poi, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo stata accertata dai Giudici di merito la circostanza che la contribuente si avvaleva “dell’ausilio di una segretaria di studio”, oltre che di occasionali prestazioni di terzi, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso dell’Irap;
Considerato che le spese dell’intero giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011