Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11926 del 15/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, in persona
del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale
Umberto Tupini 133, presso lo studio dell’avv. De Zordo Agostino, dal
quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Vito Maritelli, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Sannicandro di Bari, in persona del legale rapp.te pro
tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 133/2007/09 depositata il 28/11/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 14/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari contro Comune di Sannicandro di Bari è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Bari n. aveva accolto/rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 9620/02 ICI 1999. Il ricorso proposto dall’IACP si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile l’esenzione di cui alla norma succitata. La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 28160 del 26/11/2008) secondo cui, in tema di ICI, non spetta agli immobili degli IACP l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni – dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Per effetto, poi, della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall’imposta comunale in esame. Nè tale principio è superabile alla luce delle considerazioni espresse dalla ricorrente.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8. La CTR non avrebbe riconosciuto la riduzione di cui alla citata norma. La censura è inammissibile in quanto la questione non risulta sottoposta all’esame del giudice di merito. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010