Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11926 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 21/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al N.R.G.

6616/2016 proposto da:

ICCA S.P.A. P.IVA (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91,

presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO AMODIO giusta procura in calce alla

citazione introduttiva;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo

Procuratore rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO REGGIANI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della Dottoressa Anna

Maria Soldi che, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, emessa il 21/01/2016 e

depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la ICCA s.p.a. ha convenuto davanti al Tribunale di Nola il Credito Emiliano s.p.a., chiedendo accertarsi il saldo del conto corrente n. 1227-8, con concessione di apertura di credito e anticipazioni su fatture, intrattenuto presso la filiale della banca sita in (OMISSIS): saldo che l’attrice assumeva essere a sè favorevole grazie agli obblighi restitutori gravanti sulla banca per effetto di plurimi illeciti commessi dalla stessa nel calcolo degli interessi, commissioni ed altro, onde chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di Euro 412.885,99;

Il Tribunale, su eccezione della convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Reggio Emilia, quale foro convenzionale esclusivo previsto dal contratto di conto corrente stipulato il 27 novembre 2003, nonchè dal successivo contratto per servizi di pagamento fatture e stipendi in data 4 giugno 2008;

la ICCA ha proposto ricorso per regolamento di competenza;

il Credito Emiliano ha resistito con controricorso;

il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo confermarsi la competenza del Tribunale di Reggio Emilia;

la ricorrente ha presentato anche memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è fondato;

è assorbente il rilievo che, con contratto di “presentazione di portafoglio” in data 23 agosto 2005 (del tutto trascurato dal Tribunale) le parti hanno previsto, all’art. 18 delle “norme comuni”, che “per ogni controversia che potesse sorgere tra Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la dipendenza della Banca ove sono radicati i rapporti, ovvero, in alternativa, quello di Reggio Emilia”;

tale previsione, successiva a quella originaria del solo foro di Reggio Emilia, contenuta nel contratto del (OMISSIS), e dunque su di essa prevalente, è sufficiente a radicare la competenza territoriale dell’adito Tribunale di Nola, nel cui circondario rientra (OMISSIS), ove pacificamente è situata la dipendenza del Credito Emiliano presso la quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente con gli annessi rapporti di finanziamento;

non rileva in contrario la previsione, nuovamente, della competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia inserita nel contratto del 4 giugno 2008 – erroneamente valorizzata dal giudice a quo – avendo tale contratto ad oggetto la prestazione e la disciplina di un diverso, specifico servizio, relativo al pagamento di fatture e stipendi, e non il rapporto di conto corrente;

il ricorso va pertanto accolto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Nola.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Nola, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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