Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11926 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25436/2009 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO PROFESSIONALE IMMOBILIARE S.N.C. DI B. & C., in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Prof. Francesco D’Ayala Valva del Foro di Roma

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale

Parioli, 43, per procura notarile;

– controrlcorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 72/12/2009, depositata in data 08/06/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

marzo 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Francesco

Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la declaratoria di

estinzione del processo per condono.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

In controversia relativa all’impugnazione proposta dalla Studio Professionale Immobiliare s.n.c. di B. & C. avverso cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di recupero di credito d’imposta per incremento occupazione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 7, non impugnato dalla contribuente, la C.T.R. della Liguria, con sentenza depositata in data 8/6/2009, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società, attribuendo rilievo all’adesione da parte della contribuente al condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9, comma 9.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi; la contribuente depositava controricorso.

In data 16 marzo 2016 l’Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio a seguito della presentazione, da parte della contribuente, di domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (convertito nella L. n. 111 del 2011) e del versamento integrale delle somme dovute, come comunicato dalla Direzione Provinciale delle Entrate di Genova con nota del 4/9/2012.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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