Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11926 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27754-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE ENTRATE UFFICIO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 266/2018 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 266, depositata il 13 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello di M.M. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo, e con riferimento (anche) alla disposizione negoziale ivi enunciata (contratto d’opera professionale);

1.1 – il giudice del gravame ha rilevato che:

– “nell’atto sottoposto a registrazione figurano gli elementi identificativi del contenuto negoziale e delle disposizioni menzionate e non registrate”;

– “le disposizioni enunciate sono intercorse tra le stesse parti che hanno stipulato l’atto enunciante sottoposta a registrazione”;

– gli atti soggetti ad imposta in caso d’uso, in quanto enunciati, dovevano considerarsi legittimamente tassati a prescindere dall'”uso”, e sulla sola base della enunciazione;

2. – M.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, commi 1 e 3, nonchè di falsa applicazione dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 6 e 37, assumendo il ricorrente che:

– nel decreto ingiuntivo sottoposto a tassazione “non vi è traccia di alcuna “enunciazione” del “contratto di mandato professionale””, nè a tal fine rileva “la semplice menzione del rapporto professionale difensivo contenuta nel corpo del ricorso per ingiunzione”, menzione svolta “a solo ed esclusivo fine descrittivo”;

– detto decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di “notula vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”, piuttosto che sulla base del contratto d’opera professionale;

– per i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, la registrazione in caso d’uso è prevista (solo) laddove detti contratti non siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte seconda, art. 10);

– col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di gravame col quale esso esponente aveva dedotto l’inveramento, nella fattispecie, della clausola di esclusione della tassazione prevista con riferimento alla cessazione degli effetti delle disposizioni enunciate (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 2), nella fattispecie venendo in considerazione un “rapporto di mandato professionale… cessato prima della richiesta del decreto ingiuntivo”;

2. – il primo motivo è inammissibile e, ad ogni modo, destituito di fondamento;

3. – non è controverso, – per come rilevato dalla gravata sentenza e per come esposto dallo stesso ricorrente, – che, nella fattispecie, il contestato avviso di liquidazione recava tassazione tanto del decreto ingiuntivo ottenuto dal contribuente quanto delle disposizioni negoziali ivi enunciate (relative, quindi, ad un contratto per prestazioni d’opera professionale), tassazione di registro operata nella misura fissa in ragione del principio di alternatività tra le imposte di registro ed Iva;

– a fronte, quindi, dello specifico accertamento operato sul punto dal giudice del gravame, – che, come anticipato, ha espressamente rilevato che “nell’atto sottoposto a registrazione figurano gli elementi identificativi del contenuto negoziale e delle disposizioni menzionate e non registrate”, – il motivo di ricorso, – che pur difetta di autosufficienza relativamente al contenuto dell’atto impugnato e dello stesso atto giudiziario sottoposto a registrazione, – risulta inammissibile relativamente a quei profili in fatto dell’enunciazione (in tesi insussistente secondo le sue coordinate regolative) la cui denuncia avrebbe imposto l’esperimento di altro mezzo di ricorso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), volto a sollecitare un sindacato della Corte sul vizio di motivazione della gravata sentenza;

– va, oltretutto, rimarcato che rimane inconferente, ai fini in trattazione, il riferimento operato dal ricorrente al D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte seconda, art. 10, posto che la disciplina dell’enunciazione in atto giudiziario (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 3), ha riferimento ad ogni “atto non soggetto a registrazione in termine fisso” e che la Corte, in relazione al caso d’uso disciplinato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, ha rilevato, – in adesione al rilievo svolto sul punto dal Giudice delle Leggi (v. Corte Cost., 21 gennaio 1999, n. 7), – che (proprio) l’allegazione in giudizio di disposizioni negoziali ne costituisce una forma d’uso (v. Cass., 30 ottobre 2015, n. 22230 cui adde Cass., 19 dicembre 2018, n. 32809; Cass., 21 settembre 2016, n. 18454);

4. – nemmeno il secondo motivo, – che va riqualificato, secondo il suo effettivo contenuto deduttivo, in termini di violazione di legge, posto che viene in considerazione una qualificazione giuridica della complessiva fattispecie oggetto di decisione, – può trovare accoglimento;

– va, difatti, considerato che, in tema di enunciazione di disposizioni negoziali poste a fondamento di un provvedimento giudiziario, trova applicazione la (diversa) regula iuris di cui al cit. art. 22, comma 3, alla cui stregua l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita e, dunque, su quella porzione del rapporto che, risultando ancora controversa, si correla alle disposizioni negoziali enunciate ancora suscettibili di esecuzione;

5. – nulla va disposto in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate, mentre sussistono nei confronti del ricorrente i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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