Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11925 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12963/2010 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 83/2010 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITO

F.A. ha proposto un apparente ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 83/48/10 del 5/02/2009 della CTR (probabilmente della Campania) chiedendo l’annullamento anche in autotutela dell’accertamento Iva e sanzioni 1999.

Il superore ricorso, benchè qualificato come sopra, non ha caratteristiche tali: oltre a non essere stato notificato, è, tra l’altro, immotivato, invoca l’autotutela, non indica con precisione la sentenza impugnata, non è presentato da avvocato legittimato.

Il ricorso può, pertanto, su conforme relazione, decidersi in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità dell’atto.

Non si provvede sulle spese non essendovi stata difesa.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile l’atto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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