Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11925 del 15/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ferruccio Zoboletti s.r.l., in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla piazza Gentile da Fabriano n.
3, presso lo studio dell’avv. Susanna Carraro, rapp.to e difeso
dall’avv. Ricci Massimo, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di San Benedetto del Tronto;
– intimato –
nonchè
Equitalia Marche;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche n. 96/2008/09 depositata il 15/1/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 14/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Ferruccio Zoboletti s.r.l. contro il Comune di San Benedetto del Tronto è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 218/1/2002 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Tarsu 2000. Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con allegata accettazione del Comune di S. Benedetto del Tronto. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1998, art. 21, comma 2, lett. h), … nel considerare non validi sia non bastevoli i documenti prodotti … La normativa di riferimento non prevede alcun documento come requisito necessario per effettuare o provare l’effettivo smaltimento in proprio. La censura è inammissibile. La doglianza, invero, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame nel merito, invocando una diversa lettura del contenuto degli atti prodotti. La censura (oltretutto inammissibile per la mancata trascrizione dei documenti dei quali si invoca una diversa interpretazione, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione), non considera come sia principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 3, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa; al giudice del merito soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd.
legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).
Con secondo motivo la ricorrente assume la carenza di motivazione in relazione alla preliminare eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nonchè in ordine alla illegittimità della cartella per inidoneità del servizio comunale ad approntare il servizio di smaltimento rifiuti. La censura è inammissibile in quanto sostanzialmente relativa ad una questione di diritto.
Irrilevante è la rinuncia depositata; ed invero, nel caso di inammissibilità del ricorso, non sussistendo le condizioni necessarie per l’esercizio del relativo diritto processuale, non è configurabile la rinunzia ad esso, sicchè, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso medesimo (Sentenza n. 3522 del 14/02/2008). Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010