Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11925 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 18/12/2015, dep. 10/06/2016), n.11925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1261/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA

MARATONA N. 56, presso l’avvocato ABBATE CARLO che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GALEA EZIO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 16/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il resistente l’Avvocato BARDUCCI GIORGIO per delega

avvocato ABBATE CARLO, che si riporta agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 64/25/07 dep. 16.11.2007, che ha rigettato l’appello proposto contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

Il contenzioso ha origine dall’impugnazione della cartella di pagamento emessa nei confronti di M.A. a titolo di responsabilità solidale quale coniuge codichiarante con il marito (oggetto di verifica fiscale l. n. 114 del 1977, ex art. 17, per Irpef anno 1996), destinatario di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La CTR ha in particolare statuito, secondo una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 114 del 1977, art. 17, che il principio della responsabilità solidale dei coniugi codichiaranti è condizionato alla possibilità che ciascuno di essi possa concretamente esercitare il diritto di difesa, violato nel caso in esame, dato che la moglie non era a conoscenza dell’avviso di accertamento notificato esclusivamente al marito in relazione alla sua attività imprenditoriale, cui ella era del tutto estranea.

Resiste con controricorso l’intimata, ritenendo il ricorso inammissibile e comunque infondato e chiedendone il rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 114 del 1977, art. 17, nella versione applicabile ratione temporis), per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità solidale del coniuge codichiarante, non soggetta a limitazioni quanto alle tipologie e provenienze delle obbligazioni tributarie gravanti sull’altro coniuge.

2. Il motivo, idoneamente formulato e corredato dal prescritto quesito ex art. 366 bis c.p.c., è fondato. La L. n. 114 del 1977, art. 17, comma 1, pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte. E questa Corte ha ripetutamente affermato (anche sulla scorta di pronunce della Corte Costituzionale: n. 4/1998, n. 36/1998 e n. 128/2000, n. 215/2004), che il principio della responsabilità solidale dei coniugi in caso di dichiarazione congiunta vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi (Cass. n. 5202/2003, n. 19896/2006, n. 9209/2011).

La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi iscritti a ruolo a nome del marito prevista della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, comma 5, trova fondamento nella scelta da essi volontariamente operata di presentare la dichiarazione congiunta, accettando i rischi della relativa disciplina, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale (ord. n. 215 del 2004). Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore prevedere ipotesi di solidarietà tributaria (purchè il coobbligato non sia estraneo alla posizione del debitore principale), ed è salva la possibilità per la moglie – entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale ella venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti – di contestare nel merito l’obbligazione del coniuge (Cass. n. 19026 del 2014). Nel caso di specie ella si è limitata a dedurre la mancanza di responsabilità solidale quale coniuge codichiarante.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente che condanna al pagamento delle spese dei gradi di merito, liquidate in: Euro. 1.000,00 per il giudizio di primo grado;

Euro 1.500,00, per il giudizio di secondo grado, oltre spese prenotate a debito; e delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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