Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11924 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20191/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

SOIGEA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MONGATTI

Davide, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 17/03/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della superiore società avverso a revoca del credito d’imposta della L. n. 289 del 2002, ex art. 62, per omessa presentazione nei termini di legge dell’apposito modello per consentire la ricognizione degli investimenti.

La CTR ha ritenuto che avendo la contribuente compensato il credito, non poteva darsi interpretazione retroattiva della disposizione.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, con unico motivo, la violazione della succitata norma di legge.

La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

E’ infondato il primo rilievo della contribuente di inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Risulta che il ricorso è stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 4/09/2009, come si legge dal timbro dell’ufficiale giudiziario all’uopo prodotta. Essendo stata la sentenza (non notificata) depositata il 16/06/2008 il ricorso è tempestivo, considerando il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., cui vanno aggiunti i 46 (non 45) di giorni di sospensione dei termini nel periodo feriale (Cass. n. 15530/2004).

Il motivo di ricorso dell’Agenzia è, invece, palesemente fondato.

Questa Corte (Cass. n. 1962/2009) ha ritenuto che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e) – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal benefici.

Così anche Cass. n. 8254/2009.

Irrilevante è la circostanza dedotta dalla CTR che il contribuente avrebbe compensato il credito che il debito di due anni successivi, proprio perchè la compensazione rientra nella dinamica normale della concessione di un contributo nella forma del credito d’imposta.

Quanto dedotto in memoria è stato oggetto di approfondito esame dalla superiore giurisprudenza, sia in ordine al termine concesso sia in ordine alla natura di decadenza del beneficio, onde non sussistono valide ragioni per un mutamento di giurisprudenza.

Il ricorso deve, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia per manifesta fondatezza e con la decisione nel merito, non necessitando atti istruttori, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito della precedente fase, per compensare le spese del merito, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del merito e condanna la contribuente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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