Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11924 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27603/2019 proposto da:

D.B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maurizio Pizzi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, D.B., cittadino senegalese, ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano, reso pubblico in data 21 agosto 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè della protezione umanitaria.

A sostegno dell’istanza il richiedente deduceva di essere stato costretto a lasciare il suo Paese d’origine per sfuggire alle minacce di morte provenienti da una famiglia di etnia (OMISSIS) che aveva già ucciso il di lui cugino, a seguito di un conflitto innescato dal fatto che alcune mucche, portare a pascolare da esso D., avevano invaso e danneggiato il loro campo.

2. – Il Tribunale di Milano, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: 1) il racconto del richiedente non era credibile (eccezion fatta per la sua provenienza), escludendo di conseguenza che, in caso di rimpatrio, ricossero motivi di persecuzione o la sussistenza di un danno grave idoneo a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); 2) che le fonti di informazione consultate evidenziavano una situazione di instabilità nel Paese di provenienza, ma non tale da configurare una situazione di conflitto armato generatore di una violenza indiscriminata rappresentante una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in relazione a tutti i soggetti ivi abitanti; 3) che mancavano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto, ferma l’inattendibilità del narrato del richiedente, non vi erano indici di vulnerabilità a testimonianza di una disparità tra la vita condotta in Italia (svolgimento di lavori socialmente utili) e quella che avrebbe condotto nel Paese d’origine (dove ha svolto attività di muratore o autista o pastore e dove ancora risiedono la madre e il fratello minore).

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 7 del D.Lgs. cit., nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, per aver erroneamente il Tribunale di Milano escluso il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base della sola ritenuta non credibilità del narrato del richiedente asilo, non adeguatamente vagliata attraverso una nuova audizione in sede giudiziale, pur sussistendone tutti i presupposti previsti dalla normativa.

1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondata la censura relativa alla mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza di comparizione, poichè non sussiste alcun obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente, là dove la stessa sia inutile al fine del decidere.

Invero, all’obbligo del giudice di merito di fissare udienza di comparizione, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio (v. Cass., n. 17717/2018), non consegue automaticamente l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”.

Pertanto, il Tribunale investito del ricorso può esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35, comma 8, D.Lgs. cit. (come nella specie) – debba respingere la domanda per essere la stessa manifestamente infondata (Cass., n. 3029/2019; Cass., 2817/2019; Cass., 5973/2019).

Il Tribunale si è attenuto ai ricordati principi, mentre parte ricorrente pone l’attenzione sulla credibilità del narrato (inammissibilmente rivalutando l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito) e sulla necessità di una nuova audizione dinanzi all’autorità giudiziaria, senza, peraltro, chiarire quali sia la decisività di tale audizione rispetto a quanto già affermato dinanzi alla Commissione territoriale.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), in relazione all’art. 14, comma 1, lett. b) e c) e degli artt. 9 e 15 del medesimo Decreto, per aver il Tribunale negato il riconoscimento della protezione sussidiaria anche a fronte del grave danno alla vita (in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe ucciso brutalmente dalla famiglia di etnia (OMISSIS)) o, quanto meno, nel caso di ritenuta non credibilità del narrato, per la presenza di una violenza indiscriminata che caratterizza la situazione di sicurezza del Paese d’origine.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, incombe sul giudice il dovere di verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal richiedente sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/2018).

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27503/2018; Cass. n. 3340/2019).

Il Tribunale, ferma l’inattendibilità della vicenda narrata, si è attenuto a tale principio e sulla base delle COI aggiornate ed attendibili sulla condizione esistente nel Paese di provenienza (rispetto al cui utilizzo il ricorrente non muove censura alcuna), ha escluso che la situazione di instabilità accertata sia tale da configurare una situazione di conflitto armato generatore di una violenza indiscriminata rappresentante una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in relazione a tutti i soggetti ivi abitanti.

La critica, pertanto, si palesa inammissibile, in quanto, lungi dal denunciare un error in iudicando, cerca di sovvertire l’apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito in riferimento alle COI, non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5 (Cass. n. 32064/2018; Cass. n. 30105/2018), neppure dedotto dal ricorrente.

3. – Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver erroneamente il Tribunale rigettato la domanda relativa al riconoscimento della protezione umanitaria nonostante l’evidente situazione di vulnerabilità al quale il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio in ragione, da un lato, della grave compressione dei diritti umani nel Paese d’origine e, dall’altro, dell’elevato livello di integrazione raggiunto nel Paese d’accoglienza;

3.1.- Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Il Tribunale – alla stregua dell’accertamento di fatto ad esso riservato (come sintetizzato nel “Rilevato che”, che precede) – ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 13 novembre 2019, n. 29459).

A fronte della anzidetta complessiva comparazione effettuata dal giudice di merito, le ulteriori doglianze si palesano inammissibili, in quanto volte al diretto riesame dei fatti.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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