Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11924 del 10/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 10/06/2016), n.11924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20406/2013 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del

rappresentante legale Dott. L.G.M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., (OMISSIS), R.B.

(OMISSIS), R.S. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 60, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

COLANTONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA BELLI giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.B. (OMISSIS), R.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del

rappresentante legale Dott. L.G.M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè da:

R.B. (OMISSIS), R.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale notificato il 21/10/2013;

– ricorrenti incidentali –

contro

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 60, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

COLANTONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA BELLI giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale notificato;

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del

rappresentante legale Dott. L.G.M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3562/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2012, R.G.N. 2220/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI;

udito l’Avvocato LUCIANA COLANTONI;

udito l’Avvocato ANDREA BELLI;

udito l’Avvocato STEFANO COEN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo

del ricorso principale, rigetto dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS), a (OMISSIS), si verificò un sinistro stradale che coinvolse il motociclo Honda 500, condotto da L.A. e l’autoveicolo Fiat Panda condotto da R.S. e di proprietà di R.B., assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla società Intercontinentale s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Unipol s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “l’Unipol”).

In conseguenza di tale sinistro L.A. patì lesioni personali.

2. Nel 1983 L.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma R.S. e la Unipol, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro sopra descritto.

Con un successivo atto di citazione convenne dinanzi al medesimo Tribunale altresì R.B., proprietaria del veicolo Fiat Panda e dunque litisconsorte necessaria nel primo giudizio.

I due processi vennero riuniti.

3. Con sentenza non definitiva 23.7.1990 n. 10291 il Tribunale di Roma stabilì che la responsabilità nella causazione del sinistro dovesse ascriversi in pari misura a ciascuno dei due conducenti coinvolti, e dispose con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Quindi, con sentenza definitiva 16.9.1995 n. 11903, il Tribunale condannò:

(a) R.S. e B. a pagare ad L.A. la somma di Lire 329.847.890;

(b) la Unipol, a pagare a L.A., in solido con i due responsabili civili fino alla concorrenza, la somma di Lire 196.790.200;

(c) la Unipol, a tenere indenne i propri assicurati per gli importi che avessero dovuto pagare ad L.A. oltre il massimale.

4. Tale decisione venne appellata da tutte le parti.

Con sentenza 2.7.1998 n. 2376 la Corte d’appello di Roma ridusse la misura del risarcimento dovuto dai due R. ad L.A., che venne determinata nell’importo di Lire 53.703.357.

5. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione da L. A. in via principale, e dalla Unipol in via incidentale.

Questa Corte, con sentenza 27.2.2002 n. 2910:

(a) accolse il ricorso della Unipol, e dichiarò tardive le domande di condanna ultramassimale per mala gestio propria e impropria formulate, rispettivamente, dall’assicurato e dal danneggiato;

(b) accolse il ricorso di L.A. e cassò con rinvio la sentenza d’appello, affinchè fosse correttamente motivata la liquidazione del danno patrimoniale, biologico e morale.

6. Riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio, la Corte d’appello di Roma con sentenza 4.7.2012 n. 3562:

(a) ritenne che fossero ancora sub iudice soltanto le questioni concernenti la stima del danno patito da L.A. e la determinazione delle somme che questi doveva restituire all’assicuratore, percepite in eccedenza rispetto al massimale;

(b) tenne ferma la liquidazione del danno compiuta dal Tribunale;

(c) stabilì che:

(c1) solo L.A. e non gli assicurati R., dovesse restituire alla Unipol le somme da questa pagate in eccedenza rispetto al massimale;

(c2) stabilì che il massimale garantito era di 150 milioni di Lire;

accertò che L.A. aveva percepito dalla Unipol vari pagamenti per l’importo complessivo di 153 milioni di Lire e condannò quindi L.A. a restituire alla Unipol la somma di Lire 3 milioni.

7. La seconda sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione:

(a) dalla Unipol, in via principale, con ricorso fondato su tre motivi;

(b) da L.A., con ricorso incidentale fondato su tre motivi;

(c) da R.S. e B., con ricorso incidentale fondato su due motivi.

Tutte le parti hanno altresì depositato un controricorso per contrastare i reciproci ricorsi incidentali, ed una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

1.1. Il presente ricorso ha ad oggetto una vicenda nella quale:

(a) il responsabile d’un danno aquiliano contesta la misura della propria responsabilità;

(b) il medesimo responsabile ed il terzo danneggiato contestano la misura dell’obbligazione dell’assicuratore;

(c) l’assicuratore del responsabile allega di avere pagato un indebito oggettivo al terzo danneggiato, e ne chiede la restituzione.

1.2. La questione sub (a) è logicamente sovraordinata alla questione sub (b), posto che non si può stabilire la misura di alcuna responsabilità, se prima non si provvede a determinare il quantum.

La questione sub (b), a sua volta, è logicamente sovraordinata alla questione sub (c), dal momento che non può stabilirsi se l’assicuratore abbia o meno pagato l’indebito, se prima non si stabilisca la misura ed il limite del massimale garantito.

1.3. Pertanto, seguendo l’ordine di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2, andrà esaminato per primo il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da R.S. e B., col quale si rimette in discussione la stima del danno compiuta dalla Corte d’appello.

Dovranno, quindi, essere esaminati il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da L.A., ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto da R.S. e B., coi quali si affronta il problema della responsabilità ultramassimale dell’assicuratore.

Sarà poi la volta del ricorso principale, col quale si sottopone a questa Corte la questione delle restituzioni di quanto pagato dall’assicuratore in eccedenza rispetto al dovuto; infine, dovrà esaminarsi il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da L. A., col quale si affronta il tema delle eventuali conseguenze, nel rapporto tra danneggiante e danneggiato, dell’accoglimento della domanda di restituzione proposta dall’assicuratore.

2. Il secondo motivo del ricorso incidentale di R.S. e B..

2.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale R.S. e B. lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe motivato in modo contraddittorio la stima del “danno morale” (rectius, non patrimoniale) patito da L.A..

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, secondo i ricorrenti, sotto due profili:

(a) in primo luogo, perchè la Corte d’appello da un lato ha affermato che all’epoca della sentenza del Tribunale era prassi liquidare il danno morale in misura non eccedente la metà di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno alla salute; e dall’altro lato ha confermato una liquidazione eccedente tale valore;

(b) in secondo luogo, perchè ha ritenuto di procedere ad una c.d.

“personalizzazione” del risarcimento (ovvero ad un adattamento del criterio di monetizzazione standard alle specificità del caso concreto), senza che il danneggiato avesse dedotto, nè provato, la sussistenza di peculiarità tali da giustificare una variazione in aumento del criterio liquidativo comunemente adottato.

2.2. Il motivo è infondato.

Manca, in primo luogo, la pretesa contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello. Il giudice di merito, infatti, dopo avere rilevato come fosse ritenuta comunemente equa una liquidazione del danno morale in misura pari sino alla metà dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla salute, ha soggiunto che nella specie correttamente tale criterio poteva essere disatteso, a causa dell’inusitato numero di interventi chirurgici riparatori (ben 37) cui la vittima si era dovuta sottoporre.

Sotto il secondo profilo, poi, la censura è inammissibile per vari aspetti: sia perchè stabilire se e in che misura sussistano circostanze idonee a giustificare una variazione del criterio risarcitorio standard è una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito; sia perchè in ogni caso non è contraddittoria nè illogica la decisione con cui il giudice di merito ritiene che il lunghissimo iter terapeutico cui la vittima d’un fatto illecito si dovette sottoporre sia circostanza idonea a giustificare un innalzamento del risarcimento che sarebbe stato altrimenti liquidato.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale di L.A..

3.1. Col primo motivo del ricorso incidentale L.A. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c.); sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto coperta da giudicato la questione della inammissibilità della domanda, da lui proposta, di condanna dell’assicuratore del responsabile al pagamento di importi eccedenti il massimale; e ciò in quanto tale domanda sarebbe stata definitivamente reputata tardiva da questa Corte, con la sentenza 2910/02, sopra ricordata.

Soggiunge che tuttavia la sentenza di questa Corte n. 2910/02 non aveva affatto dichiarato inammissibile la domanda di mala gestio impropria da lui formulata, ma si era limitata a rilevare un difetto di motivazione su tale questione, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice del rinvio una nuova valutazione sul punto.

Pertanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare nuovamente la domanda di mala gestio da lui proposta.

3.2. R.S. e B. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da L. A., per difetto di procura.

Deducono che nella procura conferita da L.A. al proprio difensore, ed apposta in margine al controricorso, non è espressamente conferito il potere di proporre il ricorso incidentale.

L’eccezione è manifestamente infondata. La procura conferita dal ricorrente incidentale, ed apposta in margine all’unico atto comprendente congiuntamente il controricorso e il ricorso incidentale, è idonea a costituire valida procura speciale non solo per la difesa contro il ricorso principale, ma anche per la proposizione del ricorso incidentale, per il quale non è richiesta formalmente una procura distinta da quella relativa al controricorso (Sez. 3, Sentenza n. 2783 del 03/08/1968, Rv. 335417; per analoga ratio decidendi si veda, sia pure in fattispecie parzialmente diversa, Sez. 2, Sentenza n. 4454 del 20/03/2012, Rv. 622032).

3.3. Nel merito, il motivo è infondato.

La sentenza di questa Corte n. 2910/02 ha affermato in modo cristallino (p. 22) che “doveva dal giudice del primo appello essere accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda di mala gestio proposta dalla società di assicurazione”.

Nella relativa motivazione si spiega che quella domanda era inammissibile perchè tardiva, in quanto proposta solo con la comparsa conclusionale. Dunque la sentenza di questa Corte n. 2910/02 contiene due statuizioni:

(a) la cassazione con rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ridotto il quantum debeatur (“cassa in relazione”, si afferma infatti nel dispositivo);

(b) la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva esaminato ed accolto la domanda di condanna dell’assicuratore per mala gestio, ovvero in misura eccedente il massimale.

La Corte d’appello, pertanto, una volta stabilito che la domanda di condanna dell’assicuratore per mala gestio era tardiva e quindi inammissibile, non poteva e non doveva prenderla in esame.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale di L.A..

4.1. Anche col secondo motivo del proprio ricorso incidentale L. A. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà quattro diverse censure, così riassumibili:

(a) la Corte d’appello ha accolto la domanda proposta dall’assicuratore di condanna del danneggiato alla restituzione di parte delle somme pagategli, benchè tale domanda fosse inammissibile per contraddittorietà, dal momento che la Unipol nell’atto di riassunzione del giudizio aveva chiesto senza alcun vincolo di subordinazione tra le varie domande – sia la condanna del solo L., sia la condanna dei soli R., sia la condanna di tutti e tre in solido;

(b) la domanda di restituzione era generica;

(c) solo i due assicurati R. avrebbero dovuto restituire le somme pagate in eccedenza dall’assicuratore, non L.A., perchè questi aveva “diritto di trattenerle”;

(d) L.A. non aveva ricevuto alcuna somma eccedente il massimale, perchè le somme dovutegli dalla Unipol (ovvero 153 milioni di Lire) erano inferiori al massimale, maggiorato degli interessi.

4.2. Tutte le censure sopra riassunte sono manifestamente infondate.

4.2.1. E’ indubbio che l’atto di riassunzione del presente giudizio dinanzi al giudice di rinvio, dopo la cassazione della prima sentenza d’appello, non è certo un modello di chiarezza.

Tuttavia è altresì indubbio che qualsiasi atto processuale va interpretato e qualificato non già estrapolando e soppesando le singole proposizioni che lo compongono, ma valutandolo nel suo complesso.

E’, altresì, indubbio che anche l’atto processuale, al pari dell’atto negoziale, quando presenti espressioni ambivalenti debba essere interpretato preferibilmente in modo da salvarne gli effetti, piuttosto che in modo da renderlo inefficace od inutile.

Nel caso di specie la Unipol, nel riassumere il giudizio d’appello dopo la cassazione, ha chiesto la condanna alla restituzione delle somme da essa pagate in eccedenza del massimale:

(a) dapprima nei confronti di L.A.;

(b) quindi nei confronti dei due R.;

(c) infine nei confronti di tutti e tre in solido.

I tre paragrafi contenenti le tre domande si susseguono pedissequamente, e rendono evidente – alla stregua del sopra ricordato canone interpretativo dell’interpretazione utile – come la società assicuratrice abbia inteso formulare non già delle domande cumulative (sarebbe bastata, in tal caso, la sola domanda di condanna solidale), ma delle domande tra loro alternative, il che le era ovviamente consentito.

4.2.2. Nemmeno la domanda di restituzione proposta dalla Unipol in sede di rinvio poteva dirsi inammissibile perchè generica, in quanto in essa la Unipol ha indicato tutti i pagamenti effettuati e tutti i titoli in base ai quali quei pagamenti erano stati eseguiti.

4.2.3. Con la terza censura del secondo motivo L.A. lamenta, come accennato, di essere stato ingiustamente condannato a restituire alla Unipol le somme da questa pagategli in eccedenza rispetto al massimale. In buona sostanza il ricorrente deduce che, avendo egli comunque subito un danno di entità pari alle somme ricevute, avrebbe per ciò solo diritto di trattenere quanto versatogli dall’assicuratore, che semmai dovrebbe rivolgere la propria domanda di restituzione nei confronti dei due assicurati.

Anche tale censura è infondata.

L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è debitore nei confronti del danneggiato di una obbligazione scaturente dalla legge, non dal fatto illecito (ovvero dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, all’epoca dei fatti; e dall’art. 144 cod. ass., oggidì).

Ne consegue che ove l’assicuratore suddetto versi al danneggiato una somma eccedente il massimale, al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia consentito, paga una somma di cui non è debitore, e nulla rileva che il danneggiato abbia comunque effettivamente patito un danno di entità eccedente il massimale.

4.2.4. Con la quarta censura del secondo motivo, infine, L. A. deduce che le somme complessivamente ricevute dalla Unipol non erano affatto eccedenti il massimale, in quanto l’importo di quest’ultimo si sarebbe dovuto determinare – al momento della decisione – al lordo della rivalutazione monetaria e degli interessi, sicchè il relativo importo era ben superiore ai 150 milioni di Lire nominali previsti dal contratto.

Tale doglianza è inammissibile, e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione nel merito.

Infatti dalla sentenza impugnata non risulta che la relativa questione sia stata precedentemente sollevata da L.A. (cfr.

la sentenza impugnata, p. 4, 6 capoverso, ove si dà conto delle difese svolte da L.A.), nè quest’ultimo ha indicato nel proprio ricorso quando ed in che termini la relativa questione sia entrata a far parte del dibattito processuale.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale di R.S. e B..

5.1. Col primo motivo del loro ricorso incidentale R. S. e B. lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che sulla responsabilità ultramassimale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per mala gestio, non si è affatto formato il giudicato, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello. Assumono che, su tale questione, la sentenza n. 2910/02 di questa Corte aveva soltanto rilevato la tardività della domanda di condanna dell’assicuratore per mala gestio propria, sicchè restava impregiudicata la fondatezza nel merito della relativa pretesa.

5.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto affermato che non sussista la mala gestio dell’assicuratore, nè ha rilevato la formazione di alcun giudicato sostanziale su tale questione. Ha, più semplicemente, ribadito che la domanda dei due R. di condanna dell’assicuratore oltre il massimale fu tardiva.

Nè rileva in senso contrario la circostanza che la sentenza impugnata dichiari (p. 6, primo capoverso) “coperte dal giudicato” le questioni relative alla mala gestio.

La portata precettiva di qualunque sentenza, infatti, va valutata in base all’intero contenuto dell’atto, ed in particolare collazionando la motivazione col dispositivo.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha chiaramente lasciato intendere di non potere esaminare la domanda di condanna per mala gestio in quanto tardiva (così alla medesima p. 6, secondo capoverso). Appare pertanto evidente, dalla valutazione della sentenza d’appello nel suo complesso, che la Corte d’appello abbia inteso riferire l’esistenza del “giudicato” non alla questione sostanziale della responsabilità ultramassimale dell’assicuratore, ma alla questione processuale della tardività della domanda di condanna contro di questi proposta (decisione che, va detto incidentalmente, non impedisce la riproposizione della domanda di mala gestio).

Da quanto esposto consegue che R.S. e B., dichiarando di volere censurare la sentenza d’appello nella parte in cui avrebbe affermato la sussistenza del giudicato in merito alla assenza di responsabilità ultramassimale dell’assicuratore, hanno impugnato una statuizione che non esiste, sicchè la relativa doglianza va dichiarata inammissibile.

6. Il primo motivo del ricorso principale Unipol.

6.1. Col primo motivo di ricorso la Unipol lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1292, 1293, 1294, 1299, 1910 e 2055 c.c.;

artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha condannato L. A. a restituirle soltanto tre milioni di Lire (circa 1.500 Euro).

La Unipol, però, nel corso del giudizio aveva pagato, in eccedenza rispetto al massimale, somme ben maggiori, ovvero:

-) 3 milioni di Lire nel 1984;

-) 216 milioni di Lire nel 1995, versati direttamente a L. A.;

-) 147 milioni di Lire nel 1996, pagati agli assicurati R. (che erano stati aggrediti in executivis dal terzo danneggiato), e da costoro versati a L.A..

Soggiunge che tutti i suddetti pagamenti erano comprovati da documenti ritualmente prodotti, dei quali la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto.

6.2. L.A. ha eccepito l’inammissibilità della suddetta doglianza, assumendo che fosse nuova.

Deduce che la Unipol, nei gradi di merito, si era limitata a domandare soltanto una pronuncia limitata all’an debeatur dell’obbligazione restitutoria. L’eccezione è infondata.

Dall’esame degli atti, consentito dalla natura dell’eccezione, risulta infatti che la Unipol chiese, con l’atto di riassunzione, non solo una pronuncia di accertamento, ma la condanna del danneggiato alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto al massimale: come risulta peraltro dalla stessa sentenza impugnata, p. 4, 4 capoverso, ove si afferma che la allora Winterthur, dante causa della Unipol, nel riassumere il giudizio dopo la cassazione della prima sentenza d’appello chiese “condannarsi il L. (…) alla rifusione di tutte le somme ricevute in eccedenza rispetto al (…) massimale di Lire 150.000.000”.

6.3. R.S. e B. hanno anch’essi eccepito l’inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto dalla Unipol, sul presupposto che questo sarebbe affetto da un c.d. vizio di sussunzione. Deducono che la Unipol, pur denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in sostanza lamenta un vizio di omessa pronuncia sulle proprie istanze restitutorie, che andava denunciato ai sensi del n. 4 dello stesso articolo.

Anche questa eccezione è infondata.

Non è infatti ostativa all’ammissibilità del ricorso la circostanza che il ricorrente, dopo avere correttamente descritto il vizio di cui intenda dolersi, non lo inquadri altrettanto correttamente nella corrispondente previsione di cui all’art. 360 c.p.c.. Quel che rileva unicamente è che l’illustrazione del motivo contenga la chiara ed inequivoca spiegazione del tipo di vizio denunciato (così le Sezioni Unite di questa Corte: Sez. U., Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv.

627268).

Nel caso di specie, il senso della censura svolto dalla società Unipol, è limpido: ovvero che la Corte d’appello, non esaminando tutti i documenti prodotti, ha sottostimato il quantum del suo diritto alla restituzione dell’indebito.

6.4. R.S. e B., infine, hanno eccepito – con riferimento ai primi due motivi di ricorso della Unipol – che la società ricorrente avrebbe frainteso la portata della sentenza n. 2910/02 di questa Corte. Deducono che quella sentenza non avrebbe affatto sancito l’inammissibilità della domanda di male gestio da essi proposta nei confronti del loro assicuratore; e che comunque la mala gestio della Unipol sussisteva ed era evidente.

Anche questa eccezione è manifestamente infondata. Nel presente giudizio, per quanto già detto esaminando il ricorso di L. A., non è più consentito discettare di mela gestio dell’assicuratore: non perchè non sussista, ma perchè la relativa domanda non è stata tempestivamente formulata. Tale statuizione, già stabilita nel 2002 da questa Corte, non può dunque più essere messa in discussione nel presente giudizio, ferma restando la sua deducibilità in un nuovo giudizio, ricorrendone i presupposti.

6.5. Nel merito, il motivo è fondato, con riferimento al vizio di motivazione. La Unipol infatti risulta avere prodotto una quietanza di pagamento emessa dal danneggiato, per l’importo di Lire 216.000.000; e tre assegni circolari tratti all’ordine del medesimo, portanti complessivamente il medesimo importo, e quietanzati dal suo avvocato.

Tali documenti risultano altresì indicati analiticamente alle pp. 18-

20 del ricorso per cassazione, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Ciononostante, la Corte d’appello ha affermato che L.A. ricevette dalla Unipol la sola somma di Lire 153 milioni.

Ricorre, dunque, una figura sintomatica del vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis), consistente nell’omesso esame d’un documento.

Era infatti, pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte formatasi sul vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (ex permultis, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014, Rv. 634055).

7. Il secondo motivo del ricorso principale della Unipol.

7.1. Anche col secondo motivo di ricorso la Unipol lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1292, 1293, 1294, 1299, 1920 (sic) e 2055 c.c.; artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Lamenta che la Corte d’appello abbia condannato alla restituzione dell’indebito, in favore della Unipol, il solo L.A., e non anche i due assicurati R.S. e B., che si sarebbero dovuti ritenere coobbligati in solido alla restituzione delle somme pagate dalla Unipol in eccedenza rispetto al massimale.

7.2. Il motivo è parzialmente fondato.

Nel presente giudizio non è mai stato in contestazione tra nessuna delle parti che, una volta iniziata da L.A. l’esecuzione forzata nei confronti di R.S. e B., la Unipol versò a questi ultimi l’importo di Lire 147.367.808, somma che i due assicurati contestualmente impiegarono per tacitare il terzo danneggiato, L.A. (il quale ne rilasciò quietanza).

La circostanza, ad ogni buon conto, è ammessa esplicitamente da L.A. a p. 17, terzo capoverso, del proprio controricorso;

ed implicitamente dai due germani R. a p. 21-22 del loro controricorso.

Duplice, pertanto, è stato l’errore commesso dalla Corte d’appello.

In primo luogo, essa è incorsa in un vizio di motivazione, là dove ha trascurato di prendere in esame, per determinare l’importo dovuto in restituzione alla Unipol, il suddetto pagamento di 147 milioni di Lire.

In secondo luogo, essa è incorsa nella violazione del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c., là dove ha omesso di condannare R.S. e B., in solido tra loro, alla restituzione in favore della Unipol del suddetto importo.

Mentre, infatti, per quanto detto la Unipol versò complessivamente circa 300 milioni di Lire direttamente nelle mani del terzo danneggiato L.A., la suddetta somma di lire 147 milioni venne versata dalla Unipol a R.S. e B., in esecuzione della sentenza di primo grado, e dopo che era già stato esaurito il massimale.

Sicchè, una volta stabilito che nel presente giudizio la Unipol non poteva essere condannata oltre il massimale per mancanza di tempestiva domanda in tal senso, il relativo pagamento costituiva un indebito, e l’obbligazione di restituzione dell’indebito grava sull’accipiens: nel nostro caso dunque su R.S. e B..

La circostanza che l’accipiens di una prestazione non dovuta la devolva ad un terzo è un mero fatto, inidoneo a costituire quella eadem causa obligandi che, sola, legittimerebbe un obbligo di restituzione solidale.

La Corte d’appello ha dunque errato nel condannare alla restituzione dell’indebito il solo L.A.. Per quanto appena detto, quest’ultimo e i due germani R. potranno eventualmente essere condannati alla restituzione delle sole somme indebitamente da essi direttamente percepite, con esclusione di qualsiasi vincolo solidale tra i due R. da un lato, e L.A. dall’altro.

8. Il terzo motivo del ricorso principale Unipol.

8.1. Col terzo motivo del ricorso principale l’Unipol lamenta –

senza qualificare formalmente il tipo di vizio denunciato – che la Corte d’appello ha condannato il solo R.S. e non anche R.B., alla rifusione delle spese di lite in favore della Unipol.

8.2. Il motivo resta assorbito dalla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, la quale ovviamente travolge anche la statuizione sulle spese di lite nei rapporto tra Unipol e R..

Non sarà tuttavia superfluo soggiungere che l’esame complessivo della sentenza impugnata rivela come la Corte d’appello, in motivazione, abbia espressamente dichiarato di volere condannare i due R. in solido alle spese di lite (p. 7). L’omissione del nominativo di R.B. nel dispositivo, pertanto, costituiva un mero errore materiale.

9. Il terzo motivo del ricorso incidentale di L.A..

9.1. Col terzo motivo del suo ricorso incidentale, L.A. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, di avere domandato, nel giudizio di rinvio, di essere manlevato dai germani R. per le somme che avesse dovuto restituire alla Unipol; e che la Corte d’appello non si era pronunciata su tale domanda.

9.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso della Unipol. Il giudice di merito, infatti, solo dopo avere correttamente determinato se e quale somma L.A. debba restituire alla Unipol, potrà stabilire se ed in che misura il primo possa pretendere ulteriori pagamenti dai due responsabili civili.

Va da sè che, nel provvedere su tale questione, il giudice di merito dovrà tenere in debito conto la circostanza che L.A. dispone già di un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di R.S. e B..

10. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale:

(a) sanerà le mende della motivazione della sentenza impugnata, debitamente esaminando e valutando i titoli di pagamento e le quietanze ritualmente prodotti;

(b) ove ritenga i suddetti documenti decisivi e rilevanti, provvederà a rideterminare il credito restitutorio della Unipol;

(c) nella individuazione dei soggetti passivi dell’obbligazione restitutoria terrà conto che debitore di essa è soltanto chi ha ricevuto il pagamento dell’indebito, a nulla rilevando che quel pagamento sia avvenuto per consentire all’accipiens di estinguere un proprio debito verso terzi.

11. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il 1 ed il 2 motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione; dichiara assorbito il 3 motivo del ricorso principale;

(-) rigetta il ricorso incidentale proposto da R.S. e B.;

(-) rigetta il 1 ed il 2 motivo del ricorso incidentale proposto da L.A.; dichiara assorbito il 3 motivo del ricorso incidentale proposto da L.A.;

(-) rimette al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.A., R.S. e R.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA