Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11923 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18801/2009 proposto da:
O.S.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato
BONAIUTI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINI
Antonio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di CAGLIARI del 15/05/08, depositata il 19/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Sardegna con sentenza dep. il 19/06/2008 ha, rigettando l’appello di O.S.B., confermato a sentenza della CTP di Cagliari che aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso gli avvisi di accertamento Iva, Irpef e Irap per gli anni 1998, 1999.
Ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il contribuente, deducendo violazione di legge.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
I motivi sono palesemente inammissibili.
Il ricorso andava soggetto alle disposizioni di cui all’art. 366 bis, in ordine alla formulazione dei quesiti.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Questa Corte (Cass. n. 7119/2010) ha, altresì, ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c.. Nel caso in esame i quesiti sono stati del tutto pretermessi nè sussistono ragioni,come da deduzioni di cui alla memoria, per un mutamento di indirizzo, anche limitatamente ai vizi motivazionali.
Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi, dell’art. 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011