Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11923 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8581-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1710/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1710/25/2016, depositata il 30 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello di M.M. così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione all’imposta di registro corrisposta alla registrazione di tre decreti ingiuntivi, e con riferimento alle disposizioni negoziali ivi enunciate;

– il giudice del gravame ha rilevato che:

– nei decreti ingiuntivi risultava enunciata “solo la fattura del professionista”, e la “semplice allegazione di un documento non importa autonoma applicazione di imposta”;

– la tassazione di registro, relativamente ad un atto soggetto ad IVA, “è prevista solo in caso d’uso dell’atto stesso”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

Diritto

– M.M. resiste con controricorso, illustrato da memoria. CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, assumendo, in sintesi, l’inammissibilità dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alla definitività, per difetto di impugnazione, degli avvisi di liquidazione dell’imposta;

– col secondo motivo, – che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 3, 22 e 40, nonchè della allegata tariffa, parte prima, art. 8, nota II, – la ricorrente deduce che, nella fattispecie, venivano in considerazione decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento di compensi professionali, decreti, questi, che recavano l’enunciazione del mandato professionale, – che, quale contratto verbale di prestazione d’opera, era stato posto a base delle ingiunzioni di pagamento, – “tramite il richiamo alla fattura, che è la riproduzione scritta del contratto verbale di prestazione professionale”; soggiunge, quindi, l’Agenzia che, in ragione di detta enunciazione, – e delle connesse implicazioni, per il principio di alternatività delle imposte Iva e di registro, a riguardo di prestazioni professionali ricadenti nell’ambito di applicazione dell’IVA, – alcun dubbio poteva porsi a riguardo dell’applicazione (in misura fissa) dell’imposta di registro (anche) sul contratto (verbale) d’opera professionale che, così, risultava enunciato;

2. – il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo, – è fondato e va accolto;

3. – secondo un consolidato orientamento della Corte, in tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione lo rende irretrattabile e preclude la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del relativo versamento (cfr. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., 13 novembre 2014, n. 24239; Cass., 2 luglio 2014, n. 15008; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 15 aprile 2004, n. 7179);

– si è, altresì, precisato che la decadenza del contribuente dall’impugnazione di un avviso di liquidazione, che rende inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d’imposta, operando a favore dell’amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile e può essere rilevata d’ufficio per la prima volta anche in grado d’appello ai sensi dell’art. 2969 c.c., così che, per la stessa ragione, la decadenza può essere eccepita dall’amministrazione per a prima volta in appello non ostandovi il vincolo di cui all’art. 345 c.p.c., (Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378, cit.);

– trattasi, quindi, di decadenza che è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, essendosi rimarcato che non sono precluse le nuove questioni di diritto qualora queste, così come nella fattispecie, non postulino nuovi accertamenti di fatto che, come tali, esorbitano dal giudizio di legittimità (v., ex plurimis, Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905; v. altresì, con riferimento al rito tributario, Cass., 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., 31 marzo 2011, n. 7410; Cass., 30 dicembre 2010, n. 26391);

– nella fattispecie, difatti, alla stessa stregua dell’esposizione dei fatti di causa hinc et inde svolta, inequivocamente emerge che l’istanza di rimborso (trascritta in ricorso) è stata presentata dando conto del previo pagamento dell’imposta oggetto dei tre avvisi di liquidazione che, in difetto di impugnazione, erano giustappunto divenuti irretrattabili;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente;

compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 510,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA