Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11922 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18719/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

N.S., NA.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 21/01/09, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCEN2IO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Puglia con sentenza dep. il 31/03/2009 ha, rigettando l’appello dello Ufficio, confermatola sentenza della CTP di Bari che aveva accolto la istanza di rimborso dell’Irpef pagata sul decreto di esproprio del 6/1/1983 a seguito del quale ne 1995 era stata corrisposta la indennità di esproprio con la trattenuta del 20%.

Ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, l’Agenzia, deducendo violazione di legge.

I contribuenti non hanno resistito.

Il motivo è palesemente fondato.

Questa Corte (tra le altre, Cass. n. 10811/2010) ha ritenuto che “in caso di percezione come nella specie avvenuta successivamente al 1 gennaio 1992, anche in ipotesi di titolo anteriore, essendosi seguito, in armonia del resto col principio della capacita contributiva, il criterio c.d. di cassa, come è reso palese dal riferimento letterale alla “percezione” o alla “corresponsione” delle somme costituenti plusvalenze, per l’individuazione del momento impositivo, rispettivamente, nel comma 5 (richiamato dal successivo) e nel comma 7 dell’art. 1, in sintonia con il sistema d’imposizione delle plusvalenze, quali redditi diversi, previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) , riferentesi, con univoca espressione, alle “plusvalenze realizzate”.

E’ consequenziale corollario per cui ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi, con relativi accessori, è assoggettato alla ritenuta del 20%, se conseguito sotto il vigore della L. n. 413 del 1991…”.

Il ricorso può, pertanto decidersi in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza e, con la decisione nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito della precedente fase, per compensare le spese del merito, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del merito e condanna i contribuenti alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 750,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Tributaria, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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