Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11922 del 15/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via F. Dena n. 20, presso lo

studio dell’avv. Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rapp.to e difeso

dall’avv. DEL FEDERICO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 29/2007/08 depositata il 6/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.G. contro il Comune di San Benedetto del Tronto è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 134/5/03 aveva accolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi agli anni 1998-1999. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. II P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 e 2, laddove la CTR ha escluso che anteriormente alla novella 38/2000 il concessionario di beni demaniali non fosse soggetto passivo di imposta ICI. La censura è fondata alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 9938 del 16/04/2008; Cass. n. 22757 del 2004 (Rv. 602651), secondo cui nella specifica tematica della possibile soggezione ad ICI, va dato specifico rilievo alla “destinazione dell’opera costruita dal concessionario, al momento della cessazione del rapporto, atteso che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, se essa passa in proprietà del concessionario, il diritto in virtù del quale questi l’ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie”. Per stabilire se il provvedimento amministrativo sia costitutivo del diritto reale di superficie o di diritti aventi natura obbligatoria risulta decisiva la complessiva interpretazione dell’atto – di competenza del giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti di fatto – che deve essere condotta alla stregua del suo contenuto e delle clausole in cui si articola.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA