Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11922 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24287/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Ministro

in carica e PREFETTURA DI CAMPOBASSO in persona del Prefetto in

carica p.t., rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale domiciliano ope legis in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

G.F.; EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 284 del TRIBUNALE DI PAOLA, emessa e

depositata il 09/04/2014;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del dì

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Campobasso ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 284 del 9.4.14, con cui il Tribunale di Paola ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto nell’ottobre 2013 dalla seconda – nei confronti di G.F., di Equitalia Sud spa e della Prefettura di Avellino – avverso la sentenza 19.4.11 con cui il giudice di pace di quel capoluogo di circondario aveva accolto l’opposizione del G. alla cartella esattoriale per crediti da verbali di infrazione al codice della strada. Non resistono in questa sede gli intimati G. ed Equitalia, mentre il ricorso non risulta notificato all’altra litisconsorte, contumace in grado di appello, Prefettura di Avellino.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – I ricorrenti si dolgono:

– col primo motivo, di violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, ritenendo nulla la sentenza di primo grado per l’erroneità della dichiarazione di contumacia della Prefettura di Campobasso, per la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, non eseguita alla sola competente Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente a quell’ufficio;

– col secondo motivo, di violazione degli artt. 160, 161 e 327 c.p.c., ritenendo nulla la sentenza di secondo grado, vista la nullità di notificazione nel precedente grado;

– col terzo motivo, di violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.: in primo grado, per l’omissione della “rinnovazione dell’atto di opposizione all’Amministrazione opposta”;

in secondo grado, per “errore del giudicante in ordine ai termini d’impugnazione”.

3. – Il primo motivo è manifestamente inammissibile, non cogliendo esso la ratio decidendi della qui gravata sentenza: la quale non ha affatto escluso la nullità che ancora invocano i ricorrenti, ma la ben diversa circostanza della prova sul nesso causale tra quella e la mancata concreta conoscenza della pendenza della lite.

4. – Ad analoga conclusione può giungersi per gli altri due motivi, che è opportuno trattare congiuntamente per evidente intima connessione: infatti, neppure essi si fanno carico della ratio decidendi della qui gravata sentenza, che riposa nella mancata prova della dipendenza della mancata conoscenza della pendenza del giudizio dalla nullità pure riconosciuta, ovverosia nella mancata prova del nesso causale tra quest’ultima e la prima, tale da impedire la tempestiva proposizione del gravame.

5. – Ma neppure in questa sede l’Avvocatura di Stato ritiene di allegare – e tanto meno offre di provare, nemmeno solo per presunzioni – per quale motivo detta nullità abbia impedito la conoscenza della pendenza della lite, contrariamente a quanto richiesto dalla lettera della norma pure da essa invocata e dalla giurisprudenza (dopo Cass. 14 settembre 2007, n. 19225, richiamata nella qui gravata sentenza, v. pure: Cass. 31 maggio 2011, n. 12004;

Cass. 20 novembre 2012, n. 20307; Cass. 30 settembre 2015, n. 19574).

6. – Del resto, le nullità derivanti dalla violazione della disciplina sulla notifica degli atti alle Amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato non sono state ritenute di per sè sole sufficienti a dare la prova della mancata conoscenza dell’atto notificato – circostanza ulteriore, che invano anche la qui gravata sentenza ha sottolineato agli odierni ricorrenti come indispensabile e come neppure allegata – neppure nell’ipotesi dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. Un., 12 maggio 2005, n. 9938).

7. – L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva gli intimati.

8. – Infine, per essere esenti i ricorrenti dal versamento del contributo, non può trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essi proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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