Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11922 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 218-2017 proposto da:

D.L.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 1,

presso lo studio dell’avvocato SIBILLA FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCARANO ANTONIO ANGELO;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 917/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 917/29/16, depositata il 18 maggio 2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all’imposta principale di registro, ed alle imposte ipocatastali, dovute per la registrazione di un contratto di compravendita del 4 agosto 2009;

– il giudice del gravame ha ritenuto che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, l’atto sottoposto a tassazione recava plurime disposizioni, – aventi ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà e del diritto di usufrutto in capo a distinti acquirenti, – disposizioni che dovevano essere distintamente tassate, non risultando l’una dall’altra dipendente in virtù della legge o per esigenza obbiettiva del negozio giuridico, piuttosto trovandosi in un rapporto di connessione meramente soggettiva e, in quanto tale, fondata sulla sola volontà delle parti;

2. – il notaio D.L.T. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e assume, in sintesi, che, nella fattispecie, ricorreva un negozio giuridico (soggettivamente complesso epperò) a carattere unitario, negozio, questo, rispondente all’intento pratico perseguito dalle parti (dismissione di ogni diritto reale sull’immobile) e dalla cui interpretazione, secondo la volontà delle parti, non emergevano indici contrari alla considerazione unitaria dell’accordo;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, sul rilievo che, nella lettura di questa disposizione, “non può prescindersi dal profilo soggettivo impresso” alle disposizioni negoziali volte alla realizzazione “di un fine pratico unitario”, pena, altrimenti, lo stesso svuotamento della fattispecie normativa concernente le disposizioni plurime necessariamente derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre (in quanto tali sottoposte a tassazione solo in relazione alla disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa);

2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente trattati siccome connessi, – sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

3. – secondo un orientamento consolidato della Corte, e risalente nel tempo (affermatosi, dunque, in relazione, dapprima, al R.D. n. 2369 del 1923, art. 9, di poi al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20), la disciplina degli atti che contengono più disposizioni (ora contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21), – ove, dunque, con il termine “disposizione” la norma intende riferirsi al concetto di negozio giuridico (o di provvedimento, ecc.) e, quindi, non a quello di obbligazione e tanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 7 giugno 2004, n. 10789; Cass., 19 novembre 1987, n. 8508), – deve interpretarsi, alla stregua della littera legis, – che ha riguardo ad un rapporto di derivazione necessaria delle disposizioni, le une dalle altre, tale da escludere il rilievo della mera volontà delle parti, – e della sua ratio, – desumibile dalla natura di imposta d’atto dell’imposta di registro che, in quanto tale, si commisura all’atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva, – nel senso che la rilevanza della connessione delle plurime disposizioni negoziali, – che, derivando l’una dall’altra, importano l’applicazione dell’imposta per una sola volta, come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (art. 21, comma 2, cit.), – discende dalla volontà della legge o dall’intrinseca natura delle diverse disposizioni, tale che non si possa concepirne l’esistenza se non in ragione della dipendenza dell’una dall’altra, secondo una connessione oggettiva delle diverse disposizioni rispetto alla quale a nulla rileva l’esistenza, tra le stesse, di una mera connessione soggettiva (v. Cass., 19 ottobre 2012, n. 17948; Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 17 marzo 2008, n. 7113; Cass., 7 giugno 2004, n. 10789);

– si è, così, ulteriormente precisato che la distinzione tra il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, commi 1 e, coglie la differenza fra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili (v. Cass., 11 settembre 2014, n. 19245 cui adde Cass., 11 ottobre 2018, n. 25341; Cass., 23 giugno 2017, n. 15774; Cass., 20 luglio 2016, n. 14866; Cass., 29 ottobre 2014, n. 22899);

3.1 – con riferimento, poi, alla fattispecie in trattazione, la Corte ha già condivisibilmente rilevato che il trasferimento con unico atto, a soggetti diversi, della nuda proprietà, e dell’usufrutto di un unico cespite, dà luogo ad un collegamento negoziale con conseguente autonoma tassazione delle disposizioni negoziali, dovendosi individuare, tra le due disposizioni, una connessione fondata sulla mera volontà delle parti, in quanto tale irrilevante ai fini della tassazione secondo il criterio della disposizione soggetta all’imposizione più onerosa (Cass., 23 giugno 2017, n. 15774);

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA