Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11921 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16553/2009 proposto da:

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TIGRE1 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAVENNA ENTRATE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO Pietro, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 26/01/09, depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Emilia Romagna, accogliendo l’appello della Ravenna Entrate S.pa, ha riformato la sentenza della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso di I.G. in liquidazione avverso l’avviso di liquidazione ICI per l’anno 2002.

La CTR ha ritenuto validamente motivato l’avviso e ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale della contribuente perchè vittoriosa e comunque infondato. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo, con due motivi, insufficiente e omessa motivazione.

Il motivo è palesemente inammissibile.

Il ricorso andava soggetto alle disposizioni di cui all’art. 366 bis, in ordine alla formulazione dei quesiti. Questa Corte (Cass. n. 7119/2010) ha ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c..

Nel caso di specie il provvedimento impugnato è anteriore a tale data (16 marzo 2009).

Orbene questa Corte ha già avuto modo di chiarire (SS.UU. n. 16528/2008) che secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

Nel caso in esame il predetto momento di sintesi non risulta effettuato.

Inammissibile è poi il secondo motivo con cui si denunzia omessa motivazione in ordine alla non debenza delle sanzioni in quanto la contribuente avrebbe dovuto dedurre l’omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., e cioè la violazione di legge e non il vizio motivazionale.

Il ricorso deve, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità del medesimo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.000,00,oltre Euro 100,00 per spese vive e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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