Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11921 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24017-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SALUMIFICIO P. SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
9, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUCCARI PIERLUIGI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1630/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
BRESCIA, depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1630/16, depositata il 17 marzo 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto l’appello proposto da Salumificio P. S.p.a., così annullando due atti di contestazione emessi, relativamente ai periodi di imposta 2011 e 2012, per indebita compensazione di crediti IVA;
Diritto
– resiste con controricorso il Salumificio P. S.p.a.. CONSIDERATO
Che:
1. – in via pregiudiziale, va rilevato che le parti hanno hinc et inde dedotto, e documentato, la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017; e, nello specifico, lo stesso Ufficio competente ha dato conto della regolarità della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente;
2. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (c. 10);
– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);
– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle
Entrate.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio;
– compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021