Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11920 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12502/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TURRISI MOTO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 25/02/08, depositata il

31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, rigettando l’appello dell’Agenzia, ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della Turrisi Moto srl in liquidazione avverso l’ avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1995.

Assumeva l’Ufficio l’omessa registrazione di acconti sul prezzo di cessione.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo vizio motivazionale.

Il motivo è palesemente infondato.

Va anzitutto premesso che il motivo non presenta “il momento di sintesi” richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3441/2008, n. 2697/2008) ai fini della ammissibilità del medesimo.

A volere esaminare il contenuto della censura, la CTR ha fornito plausibile e dettagliata motivazione in ordine alla inesistenza della dedotta “sottofatturazione sistematica” onde il dedotto vizio motivazionale sottende in realtà una censura di merito inammissibile in questa sede.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., col rigetto del medesimo per manifesta infondatezza.

Non si provvede sulle spese non essendosi la contribuente difeso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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