Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11920 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 06/05/2021), n.11920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7166-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F.

(OMISSIS)), dom.to in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE 209 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

p.t., nonchè CORI DAVIDE, la TRAVINEST S.R.L., in persona del

legale rappresentante p.t., nonchè la VENSTAR S.R.L., in persona

del legale rappresentante p.t. – queste ultime nella qualità di ex

socie della IMMOBILIARE 209 S.R.L. – rapp.ti e dif.si, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti LORIS TOSI e

GIUSEPPE MARINI, presso lo studio del quale sono tutti elett.te

dom.ti in ROMA, alla Via di Villa Sacchetti 9;

– controricorrenti/ricorrenti incidentali –

nonchè:

T.LEPSCHY P., elett.te dom.to in Mestre, alla Via

Torino, n. 151/A, presso lo studio dell’Avv. LORIS TOSI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/29/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che l’IMMOBILIARE 209 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p. t., C.D. e T.L.P., in proprio, la TRAVINEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè la VENSTAR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – queste ultime nella qualità di ex socie della IMMOBILIARE 209 S.R.L. – impugnarono, innanzi alla C.T.P. di Venezia, il provvedimento con cui l’AGENZIA DELLE ENTRATE, dopo aver negato il rimborso I.V.A. relativamente ad una richiesta formulata per l’anno 2006, aveva provveduto, nei confronti della IMMOBILIARE 209 e per il medesimo anno di imposta, a riprese per indebita detrazione dell’I.V.A., omessa dichiarazione di ricavi ed indeducibilità di costi;

che la C.T.P. di Venezia, con sentenza 9/6/12, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento limitatamente alla indebita detrazione dell’I.V.A.;

che tale decisione fu gravata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, da un lato e dall’IMMOBILIARE 209 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., dal sig. C.D. in proprio, dalla TRAVINEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè dalla VENSTAR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. queste ultime nella qualità di ex socie della IMMOBILIARE 209 S.R.L. – dall’altro, mediante la proposizione – rispettivamente di appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. del Veneto che, con sentenza 84/29/2013, depositata il 17.9.2013, rigettò l’uno e l’altro, confermando la sentenza di prime cure; che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si sono costituiti ed hanno resistito, con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato (affidato a quattro motivi), l’IMMOBILIARE 209 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., il Sig. C.D., in proprio, la TRAVINIST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè la VENSTAR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. queste ultime nella qualità di ex socie della IMMOBILIARE 209 S.R.L.. E’ rimasto intimato il Sig. T.LEPSCHY P., in proprio.

Diritto

RILEVATO

In via del tutto preliminare, che questa Corte, con ordinanza 30.1.2020, n. 2145, Rv. 656788-01, ha deciso, rigettando il ricorso dei contribuenti, la controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego del rimborso richiesto dagli attuali controricorrenti per il medesimo tributo e con riferimento allo stesso periodo di imposta sottesi all’avviso di accertamento per cui è causa. Ne consegue la formazione, al riguardo di un giudicato esterno, rilevabile d’ufficio da questa Corte e preclusivo dell’esame del merito del ricorso principale (arg. da Cass., Sez. 1, 21.5.2014, n. 11219, Rv. 631319-01): nel processo tributario, infatti, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata (petitum immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi, purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante (Cass., Sez. 6-5, 30.10.2017, n. 25798, Rv. 646416-01);

Ritenuto che quanto precede determina, da un lato, l’accoglimento del ricorso principale e, dall’altro, l’assorbimento dei primi tre motivi di ricorso incidentale condizionato formulati con specifico riferimento alla ripresa I.V.A.;

che con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato parte controricorrente lamenta (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunziata sulla dedotta inesistenza o nullità dell’avviso di accertamento, siccome emesso nei confronti di una società estinta;

che il motivo è inammissibile;

che l’atto impositivo, quand’anche notificato nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, non è, per ciò stesso, inesistente o nullo: sennonchè, tale considerazione rende, ad un tempo, inammissibile, ab ovo, l’originario ricorso proposto avverso di esso dalla non più esistente società, siccome priva di legitimatio ad causam – cfr. Cass., Sez, U, 12.3.2013, nn. 6070 e 6071 – e con esso, dunque, il motivo in esame ed inammissibile, altresì, per carenza di interesse, il presente motivo (limitatamente alla parte di esso non coperta dal giudicato esterno di cui si è dato già conto rispetto alla ripresa I.V.A.) proposto dagli alth controricorrenti, per essersi formato il giudicato interno sul merito delle pretese ulteriori rispetto all’I.V.A., non essendo stata svolta alcuna doglianza al riguardo;

che, in conseguenza dell’esito della lite, le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbiti i primi tre motivi di ricorso incidentale condizionato ed inammissibile il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dai contribuenti, compensando fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei controricorrenti costituiti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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