Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1192 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07294/2014 R.G. proposto da:

S.T., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli

avv.ti Lorenzo del Federico e Valerio D’Ilio, elettivamente

domiciliata presso il loro studio, in Roma via F. Denza 20.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– resistente –

aAvverso la sentenza n. 143/02/2013 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo, depositata il giorno 26 agosto 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

ottobre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.T. impugnò i due avvisi di accertamento spiccati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, tratti attraverso una società di persone irregolare, che sarebbe stata costituta dalla predetta unitamente ad altri soci.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; l’appello proposto dalla S. venne invece accolto, in difetto di prova dell’esistenza della detta società di persone, ma su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la pronuncia di secondo grado venne cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. Riassunto il giudizio su iniziativa della S., con sentenza depositata il giorno 26 agosto 2013, la Commissione Tributaria dell’Abruzzo respinse il gravame della contribuente.

Avverso la detta sentenza, S.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione nel giudizio.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce S.T. la violazione dell’art. 2697 c.c., poichè il giudice del rinvio ha posto a fondamento della decisione unicamente il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ritenendo così provata l’esistenza di una società di persone irregolare tra la ricorrente e altri soggetti.

2. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., avendo la commissione tributaria regionale ritenuto la veridicità delle affermazioni provenienti dai medesimi verificatori, solo perchè contenuta in un atto – il processo verbale di constatazione munito di fede privilegiata.

3. Con il terzo motivo afferma la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che il giudice d’appello ha omesso di esaminare il fatto storico, decisivo per il giudizio, concernente la mancanza della documentazione, allegata al processo verbale di constatazione, che avrebbe dimostrato il coinvolgimento della S. nella presunta società di persone.

3.1. Tutti i descritti motivi, connessi per il comune oggetto e meritevoli pertanto di trattazione congiunta, sono parimenti inammissibili, per le ragioni di cui si dirà.

Lamentando plurime violazioni di legge in realtà la ricorrente intende sottoporre al Giudice di legittimità, in maniera inammissibile, una nuova rivalutazione degli elementi indiziari – e segnatamente di quelli contenuti in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – utilizzati per addivenire alla conclusione che la S. fosse partecipe di una società di persone irregolare (la c.d. “società di fatto”) costituita con altre persone fisiche.

E noto, del resto, che in tema di ricorso per cassazione, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. n. 16929 del 12/08/2020; Cass. 05/09/2006, n. 19064).

3.2. Non corrisponde al vero, poi, che la commissione tributaria regionale abbia riconosciuto fede privilegiata all’intero contenuto del richiamato processo verbale, avendo al contrario posto l’accento sulle dichiarazioni rese ai verbalizzanti da taluni soggetti coinvolti nelle indagini – in particolare quelle di un socio della società di fatto -, nonchè a circostanze fattuali incontroverse, come la consegna di merce di provenienza delittuosa ad una società (la L.D.F. s.r.l.), di cui proprio la S. risultava essere pacificamente legale rappresentante.

Del resto, è fermissimo l’orientamento di questa Corte a tenore del quale, sia al contribuente che all’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta – in attuazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa – la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass. 27/05/2020, n. 9903; Cass. 16/03/2018, n. 6616; Cass. 19/10/2015, n. 21153; Cass. 30/09/2011, n. 20028).

3.3. Nuova e quindi inammissibile, infine, si mostra la censura concernente l’omesso esame del fatto storico costituito dalla mancanza in atti dei documenti allegati al processo verbale di constatazione, pure richiamati dalla sentenza impugnata, per la decisiva considerazione che nel ricorso per riassunzione del giudizio, dopo la cassazione con rinvio da parte di questa Corte, non risulta che la S. abbia espressamente sottoposto di nuovo al giudice del rinvio una siffatta precisa eccezione.

Del tutto generica, del resto, appare la doglianza – l’unica riprodotta nell’odierno ricorso dalla contribuente -, contenuta nell’atto di riassunzione in parola, a tenore della quale “Non v’è dubbio che dalla documentazione presente agli atti del giudizio emerge la totale estraneità della S. in relazione ai fatti addotti a sospetto”.

4. Nulla sulle spese, considerato che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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