Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1192 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1192 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza
in forma semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PULITANO’ Saverio, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Domenico Polimeni,
con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via
Ludovisi, n. 36;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –

Data pubblicazione: 21/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato il 16 ottobre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Attilio Cotroneo, per delega dell’Avv. Domenico Polimeni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 16 ottobre 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di Saverio Pulitane), della somma di euro 9.250, oltre accessori, a
titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo iniziato dinanzi al Pretore del lavoro di Reggio Calabria e pendente in Cassazione;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente
Ministero 1/2 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.120), con distrazione in favore dei difensori antistatari;
che la compensazione della metà delle spese è motivata dalla Corte d’appello in considerazione della mancata opposizione
del Ministero alla liquidazione del danno non patrimoniale;

2

Giusti;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello Saverio Pulitane) ha proposto ricorso, con atto notificato il l °
marzo 2013, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) e con il secondo motivo
(violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2 della legge
n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della CEDU) ci si duole che la
Corte d’appello abbia compensato per i 1/2 le spese processuali;

che la censura è fondata, giacché la mancata opposizione
alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di
per sé, la compensazione allorché, come nella specie, la parte
sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass., Sez. V1-1, 23 gennaio 2012, n.
901);
che la disposta compensazione finisce con il risolversi
nella sostanziale vanificazione della soccombenza
dell’Amministrazione convenuta, che, invece, deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la tutela
accordata;

3

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del

spese processuali sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugnato

limitatamente al capo delle spese e,

decidendo

nel merito,

condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore
del ricorrente, delle spese processuali per l’intero,
nell’importo già liquidato dalla Corte d’appello e con distrazione in favore degli Avv. Attilio Cotroneo e Domenico Polimeni, dichiaratisi antistatari;

condanna il Ministero alla rifu-

sione delle spese, altresì, del giudizio di cassazione, spese
liquidate in euro 556,25, di cui euro 50 per esborsi ed euro
506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge, con di-

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Ministero della giustizia al pagamento, per l’intero, delle

strazione delle stesse in favore del difensore antistatario,
Avv. Domenico Polimeni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicem-

bre 2013.

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