Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1192 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20361/2015 proposto da:

T.A., L.M., LU.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ALA 97 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE PARIOLI 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA DI GIORGIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli Avvocati Pietro Cicerchia e Gianluca Di Giorgio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 maggio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 22 gennaio 2015, ha accolto il gravame della società per azioni IMBCAP e, in riforma della impugnata pronuncia, ha respinto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da L.M., Lu.Ma. e T.A..

A tale conclusione la Corte territoriale è giunta sul rilievo che il contratto preliminare di vendita del terreno sito in (OMISSIS), in relazione al quale gli attori, promissari acquirenti, avevano chiesto l’emissione della sentenza costitutiva in luogo del contratto definitivo, era privo di effetti, in quanto stipulato da un soggetto privo di poteri. La Corte di Roma ha anche escluso che risultasse una ratifica per iscritto del contratto formale ad substatiam.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello L.M. e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5 agosto 2015, sulla base di un motivo.

La società intimata ha resistito con controricorso.

L’unico motivo denuncia violazione del principio dell’apparenza del diritto e degli artt. 1388, 1393 e 1398 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo appare al relatore infondato, essendosi la Corte d’appello attenuta al principio secondo cui, in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacchè per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) stabilita per il negozio definitivo; analogamente è da reputarsi per la ratifica dell’anzidetto contratto, concluso, per l’appunto, da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo, richiedente la forma scritta ad substantiam, poichè l’art. 1399 cod. civ. impone, per la ratifica, la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce (Cass., Sez. 2, 21 aprile 2010, n. 9505).

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi rigettato”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che le critiche ad essa sollevate con la memoria illustrativa e in sede di discussione camerale non colgono nel segno;

che, invero, il principio di diritto richiamato nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., è stato ribadito da Cass., Sez. 6-3, 25 giugno 2015, n. 13180, la quale ha affermato che “in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promittente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome del promissario acquirente… pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta”;

che questo indirizzo non si pone in contrasto con quanto statuito da Cass., Sez. 3, 19 aprile 2010, n. 9268, la quale – in un caso di preliminare di vendita stipulato dal falsus procurator, in una situazione nella quale la società falsamente rappresentata ed il falso rappresentante avevano ingenerato nel promissario acquirente la ragionevole convinzione circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza – ha affermato, confermando la pronuncia di merito che aveva condannato la società al risarcimento del danno, che, in tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere;

che, infatti, questo secondo indirizzo riguarda il diverso piano della responsabilità, non quello – che qui rileva – della efficacia e della vincolatività del contratto preliminare, necessario per la pronuncia ex art. 2932 c.c.;

che, infatti, un conto è che il preteso rappresentato possa ritenersi vincolato – il che è escluso dal costante orientamento di questa Corte – in forza di un’apparente e presunta procura per la quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam; altro è che, ai fini della responsabilità del falsus procurator e dello stesso falsamente rappresentato, possa essere meritevole di tutela la protezione dell’affidamento del terzo contraente in presenza di elementi esteriori ed obiettivi atti a giustificare la sua opinione che l’altro contraente fosse un soggetto che agiva in rappresentanza altrui;

che a giustificare la conferma del principio richiamato nella relazione vale l’osservazione secondo cui quando, come nella specie, per il contratto rappresentativo è richiesta la forma scritta ad substatiam in relazione all’oggetto, anche la procura deve essere rilasciata in forma scritta (art. 1392 c.c.), sicchè – come sussiste a carico del rappresentante l’onere legale di documentazione della procura – così è configurabile un onere di diligenza, in capo al terzo contraente, di chiedere la giustificazione dei poteri e quindi l’esibizione dell’atto scritto di conferimento della procura;

che il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

che sussistono giustificati motivi, in relazione all’origine della controversia e alla natura delle questioni trattate, per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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