Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11919 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 66, presso lo studio dell’avv. ESPOSITO ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. ALFREDO ANTONINI, giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 34/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di TRIESTE del 26.2.09, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Roberto Esposito che si riporta alla memoria;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Friuli Venezia Giulia ha accolto, in sede di rinvio, l’appello di V. A.F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Trieste.

Ha motivato la decisione ritenendo che non vi era la prova della notifica dell’atto di classamento che fondava l’avviso di liquidazione per imposte di registro ed invim impugante.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate , si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi la contribuente.

I primi motivi dei due ricorsi sono fondati.

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c, le parti lamentano che la Commissione tributaria in sede di rinvio si sia pronunciata su questione non devoluta al suo giudizio dalla sentenza della Cassazione e non sia pronunciata sull’unica questione devoluta.

I due motivi sono fondati. Dalla lettura della sentenza n. 1022/08 di questa Corte risulta che tutti i motivi di ricorso compresi quelli attinenti la notificazione del classamento, vengono rigettati con l’eccezione del sesto motivo che viene accolto e che concerne l’atto di classamento in sè. La sentenza impugnata motiva inammissibilmente unicamente sulla mancanza prova della notifica del classamento e da essa fa discendere la nullità dell’atto impugnato, malgrado che sulla questione con la sentenza della Cassazione si fosse formato contrario giudicato; omette invece di esaminare l’unica questione della legittimità e congruità del classamento catastale.

E’ palese la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e dell’art. 394 c.p.c. per avere la CTR deciso, in violazione del carattere chiuso del giudizio di rinvio deciso questioni ad essa non devolute e sulle quali si era formato il giudicato, è palese anche la violazione degli artt. 384 e 112 c.p.c. per avere la medesima Commissione omesso di pronunciarsi sulla questione devoluta al suo giudizio”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, riuniti i ricorsi, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza dei ricorsi e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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