Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11919 del 19/06/2020
Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28048/2019 proposto da:
M.M.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
27/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.M.R., originario del (OMISSIS) (regione Munshiganj) ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia n. 7011/2019 pubblicato il 27.8.2019 con il quale era stata respinta l’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale alla quale aveva domandato il riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme gradate di “stato di rifugiato” e di protezione sussidiaria” nonchè il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con unico motivo, il ricorrente, deduce la violazione dell’art. 8 CEDU e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè del principio di “non refoulement”. Assume – precisando che l’impugnazione era riferita alle pagg. 10 ed 11 del decreto del Tribunale nella parte in cui era stato escluso che il ricorrente potesse essere esposto a pericoli nel caso di ritorno nel paese di origine (cfr. folio 3 penultimo cpv. del ricorso), con esclusivo riferimento alla protezione sussidiaria – che non era stata considerata la situazione di grave indigenza in versava la popolazione bengalese nè la grave violazione dei diritti umani alla quale anch’egli era esposto, nel caso in cui fosse stato rimpatriato:
1. La censura è inammissibile.
1.2. La doglianza, infatti, avuto riguardo alla motivazione del decreto – che ha esaminato la condizione personale del richiedente e quella esistente nel paese di origine sulla base delle informazioni aggiornate (cfr. pag. 11 e 12 del decreto impugnato), escludendo che potesse affermarsi una condizione di vulnerabilità rispetto alle sue condizioni economiche e che la situazione prospettata potesse essere ricondotta alle tre ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, visto che non esisteva una situazione di conflitto armato generalizzato, ricorrendo soltanto alcune tensioni di natura politica non estese all’intera popolazione – prospetta una generica richiesta di rivalutazione di merito del compendio istruttorio, non consentita in quanto la valutazione e la interpretazione dee prove in senso difforme da quello sostenuto nel provvedimento impugnato e incensurabile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata difesa dell’amministrazione.
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020