Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11919 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/05/2017, (ud. 14/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.R., domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente agli avv.

LUCIO RICCARDI e PIETRO URSINI, dai quali è rappresentata e difesa

in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via A. Bertoloni n. 37, presso l’avv.

ROBERTO CIOCIOLA, dal quale, unitamente all’avv. ALESSANDRA BALDI,

è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) A R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 81/11,

pubblicata il 2 febbraio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Costantino Ventura per delega del difensore della

ricorrente e l’avv. Alessandra Baldi per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo di ricorso ed il

rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – B.R., già proprietaria di un fondo sito in (OMISSIS) e riportato in Catasto al (OMISSIS), convenne in giudizio il Comune di Bari e la (OMISSIS), a r.l., per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla perdita della proprietà di un’area della superficie di mq. 699, assegnata alla Cooperativa per la costruzione di fabbricati previsti dal piano di zona approvato ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, occupata ancor prima dell’emissione del relativo decreto, ed espropriata con decreto emesso dopo la scadenza dell’occupazione legittima.

Si costituì il Comune e resistette alla domanda, affermando la responsabilità esclusiva della Cooperativa, in qualità di delegata all’espletamento della procedura ablatoria, e chiedendone la condanna al rimborso delle somme eventualmente dovute all’attrice.

Si costituì inoltre la Cooperativa, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. – Con sentenza del 28 ottobre 2002, il Tribunale di Bari accolse la domanda proposta dall’attrice, condannando entrambi i convenuti al pagamento della somma di Euro 43.898,83 e rigettando la domanda di rivalsa del Comune.

2. – Sull’impugnazione proposta da quest’ultimo, la Corte d’Appello di Bari, in contumacia della Cooperativa, nel frattempo dichiarata fallita, con sentenza del 30 dicembre 2004 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda dell’attrice, con il conseguente assorbimento del gravame incidentale da quest’ultima proposto.

3. – Il ricorso per cassazione proposto dalla B. fu accolto con sentenza del 19 dicembre 2007, con cui le Sezioni Unite di questa Corte disposero la cassazione della sentenza impugnata e dichiararono la giurisdizione del giudice ordinario.

4. – A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 2 febbraio 2011 ha accolto l’appello proposto dal Comune, rigettando la domanda proposta dall’attrice e condannandola al pagamento delle spese dei quattro gradi di giudizio in favore del Comune e del giudizio di primo grado in favore della Cooperativa.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l’illegittimità dell’occupazione del fondo, osservando che l’assegnazione alla Cooperativa non equivaleva all’immissione in possesso, avvenuta il 12 dicembre 1987, e ritenendo non provato che l’occupazione effettiva avesse avuto luogo fin dal mese di giugno 1987. Premesso inoltre che il decreto di occupazione, emesso il 5 novembre 1987, fissava un termine di cinque anni dall’immissione in possesso, ha rilevato che tale durata era stata prorogata dapprima di due anni dal D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14 convertito in L. 29 febbraio 1988, n. 47, e successivamente di altri due anni dalla L. 20 maggio 1991, n. 158, art. 22 con la conseguenza che l’occupazione si era legittimamente protratta fino al 12 dicembre 1996. Ha ritenuto infondata, al riguardo, la tesi sostenuta dall’attrice, secondo cui il D.L. n. 534 cit., art. 14 si sarebbe applicato alle sole occupazioni già prorogate, osservando che la lettera di tale disposizione faceva riferimento a tutte le occupazioni di urgenza per le quali, alla data della sua entrata in vigore, non fosse ancora scaduto il termine eventualmente già prorogato per legge o per provvedimento amministrativo. Ha concluso pertanto per la legittimità del decreto di espropriazione, emesso il 5 dicembre 1994, ritenendo irrilevante, a tal fine, la circostanza che a quella data l’opera pubblica fosse stata già realizzata, in quanto l’acquisto a titolo originario della proprietà in favore dell’ente pubblico era destinato a perfezionarsi soltanto alla data di scadenza dell’occupazione legittima.

5. – Avverso la predetta sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, si rileva che, nonostante l’erroneità del numero della sentenza impugnata riportato nell’intestazione del ricorso, l’oggetto dell’impugnazione è agevolmente individuabile nel provvedimento depositato unitamente allo stesso, in virtù delle altre indicazioni riportate nell’intestazione dell’atto, in particolare della data della decisione e di quella del deposito in cancelleria, nonchè dell’identità delle parti e dei fatti desumibili dalla narrativa, coincidenti con quelli esposti nel ricorso.

Non merita pertanto accoglimento l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa del Comune in relazione al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2 la cui ratio, consistente nella necessità che la parte contro cui il ricorso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza sottoposta ad impugnazione, impone di circoscriverne l’applicabilità al solo caso, nella specie non ricorrente, in cui l’indicazione della sentenza manchi del tutto o sia così incerta da renderne, in concreto, impossibile l’identificazione (cfr. Cass., Sez. 2, 8 gennaio 2016, n. 138; Cass., Sez. lav., 24 marzo 2009, n. 7053; Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2001, n. 15603).

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112, 377, 342 e 394 c.p.c., nella parte in cui ha escluso che l’occupazione del fondo avesse avuto luogo in data anteriore all’emissione del relativo decreto. Premesso di aver dedotto, a sostegno della pretesa risarcitoria, in via principale l’illecita apprensione del fondo ed in subordine la tardiva emissione del decreto di esproprio, e precisato che la sentenza di primo grado, nell’accogliere la prima prospettazione, aveva riconosciuto ad abundantiam anche la fondatezza della seconda, sostiene che nell’atto di appello il Comune si era limitato a censurare quest’ultima affermazione, non impugnabile per difetto d’interesse, senza contestare la prima, censurata soltanto nel giudizio di rinvio, in contrasto con il divieto d’introdurre in tale fase nuovi temi d’indagine e di proporre nuove censure.

2.1. – Non è fondata l’eccezione d’inammissibilità delle predette censure per difetto di autosufficienza, sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione alla mancata trascrizione nel ricorso dei documenti richiamati a sostegno dell’impugnazione: la natura del vizio lamentato dalla ricorrente consente infatti di escludere la necessità di tale trascrizione, trattandosi di error in procedendo, per il cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, investito del potere-dovere di procedere direttamente all’esame degli atti, sulla base della puntuale descrizione della vicenda processuale compiuta a corredo del motivo d’impugnazione.

2.2. – Il motivo non merita peraltro accoglimento.

Come si evince dalla lettura dell’atto di appello, il Comune, nel censurare l’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, aveva contestato la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’occupazione appropriativa non solo in riferimento all’affermata tardività del decreto di espropriazione, ma anche in relazione alla ritenuta posteriorità del decreto di occupazione rispetto all’apprensione ed alla trasformazione irreversibile del fondo, facendo valere in ordine al primo profilo l’intervenuta proroga dei termini di efficacia del decreto di occupazione, e sostenendo in ordine al secondo l’inutilizzabilità delle risultanze di una c.t.u. espletata in un precedente giudizio. Non è pertanto necessario, in questa sede, stabilire se la sentenza di primo grado fosse fondata su una duplice ratio decidendi, ovvero se la prima affermazione costituisse una mera argomentazione ad abundantiam, ininfluente sulla decisione e quindi non suscettibile d’impugnazione per difetto d’interesse, dal momento che in entrambi i casi l’appello non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, avendo l’appellante contestato anche l’illiceità originaria dell’occupazione, e la relativa questione, non esaminata in sede di gravame, in quanto rimasta assorbita dalla dichiarazione del difetto di giurisdizione, doveva considerarsi ritualmente riproposta nel giudizio di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado.

3. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in subordine, l’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere indimostrata l’avvenuta occupazione del fondo in data anteriore all’emissione del decreto di autorizzazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della produzione della relazione della c.t.u. espletata nel precedente giudizio, dalla quale risultava che, come attestato da un certificato rilasciato dal Comune, i lavori di costruzione del fabbricato avevano avuto inizio il 4 giugno 1987. Tale documento, richiamato nelle comparse conclusionali depositate in primo grado e nel giudizio di rinvio, comprovava anche l’acquisto a titolo originario della proprietà, ai fini del quale doveva ritenersi sufficiente la perdita dei caratteri originari del fondo, determinata dall’eliminazione delle colture e dalle attività preliminari all’esecuzione dei lavori. L’illegittima apprensione del fondo non aveva d’altronde costituito oggetto di contestazione da parte del c.t. del Comune, il quale si era limitato a censurare il valore attribuito all’immobile, in riferimento alla medesima data risultante dalla predetta relazione.

3.1. – Non merita accoglimento, al riguardo, l’eccezione d’inammissibilità per difetto di autosufficienza, sollevata dalla difesa del Comune in riferimento alla mancata trascrizione nel ricorso della motivazione della sentenza impugnata, la cui sintesi, riportata in premessa all’illustrazione del motivo, risulta ampiamente sufficiente a consentire la comprensione delle censure proposte dalla ricorrente, non apparendo necessaria a tal fine la pedissequa riproduzione delle singole argomentazioni svolte dalla Corte di merito.

3.2. – Il motivo è peraltro infondato.

Le censure proposte dalla ricorrente postulano infatti che la trasformazione irreversibile del suolo, avvenuta in assenza di un decreto di occupazione, abbia determinato ipso facto l’acquisto della proprietà in favore dell’Amministrazione, rendendo irrilevante la successiva emissione del predetto decreto e le proroghe legislative della durata dell’occupazione richiamate dalla sentenza impugnata, così come l’emissione del decreto di espropriazione: esse si ricollegano pertanto, sia pure senza citarlo espressamente, all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, un tempo consolidato, secondo cui l’occupazione di un fondo di proprietà privata per la realizzazione di un’opera dichiarata di pubblica utilità, avvenuta in assenza di un provvedimento autorizzativo legittimo ed efficace e seguita dalla trasformazione irreversibile del suolo, dà luogo al fenomeno della c.d. accessione invertita, che comporta l’acquisto a titolo originario della proprietà da parte della Pubblica Amministrazione, configurandosi al tempo stesso come un illecito istantaneo ad effetti permanenti, che abilita il proprietario ad agire per il risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto dominicale, entro il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla data dell’irreversibile trasformazione, ovvero, se intervenuta nel corso nell’occupazione legittima, dalla scadenza del termine di efficacia del relativo decreto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2011, n. 11963; Cass., Sez. 1, 10 ottobre 2014, n. 21489; 7 marzo 2008, n. 6195). Senonchè, tale indirizzo deve ritenersi superato per effetto di più recenti pronunce, le quali hanno riconosciuto che la realizzazione di un’opera pubblica su un fondo che abbia costituito oggetto di legittima occupazione in via d’urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, si risolve in un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo d’acquisto della proprietà, ed è in quanto tale inidonea di per sè sola a determinarne il trasferimento in favore della Pubblica Amministrazione, in tal senso deponendo la costante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha ritenuto l’istituto della c.d. espropriazione indiretta contrario alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, negando la possibilità d’individuare sistemi di acquisizione della proprietà diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio (cfr. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2015, n. 735; Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2013, n. 1804; Cass., sez. 2, 14 gennaio 2013, n. 705).

Alla stregua di tale principio, divenuto jus receptum nelle more della presente fase processuale, la mera circostanza che l’apprensione e la trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in epoca anteriore all’emissione del decreto di occupazione non può spiegare alcuna influenza ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda proposta dall’attrice, risultando inidonea ad incidere sull’assetto giuridico dell’immobile, nel senso di determinare l’acquisto della proprietà da parte del Comune, e quindi ad escludere l’operatività del decreto di occupazione e delle successive proroghe del relativo termine di efficacia, nonchè quella del decreto di espropriazione, con la conseguenza che deve ritenersi altresì irrilevante l’omessa valutazione del documento destinato a fornire la relativa prova.

4. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in via ancor più gradata, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando che, nel condannarla al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio nei confronti di entrambi i convenuti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’intervenuto accoglimento del ricorso per cassazione, in ordine al quale il Comune doveva considerarsi soccombente, e della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della Cooperativa, che ne aveva comportato il passaggio in giudicato, avuto riguardo alla posizione di condebitrice solidale della convenuta, ed alla conseguente scindibilità della causa da quella promossa nei confronti del Comune.

4.1. – Il motivo è parzialmente fondato.

In tema di spese processuali, e con riferimento all’ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza di appello, questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al criterio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai singoli gradi di giudizio ed al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. 2, 12 settembre 2014, n. 19345; 17 giugno 2010, n. 14619; 7 febbraio 2007, n. 2634). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto della soccombenza dell’attrice in ordine alla domanda proposta in primo grado, l’ha condannata alla rifusione delle spese dei quattro gradi di giudizio in favore del Comune, nonostante l’intervenuto accoglimento del ricorso per cassazione da lei proposto avverso la sentenza d’appello. Se è vero, d’altronde, che l’esito alterno delle singole fasi processuali avrebbe potuto astrattamente giustificare anche la compensazione totale o parziale delle relative spese, è anche vero, però, che la decisione in concreto adottata dalla Corte di merito non è suscettibile di riesame in questa sede, dal momento che in tema di spese processuali il sindacato di questa Corte è limitato all’accertamento dell’eventuale violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporne in tutto o in parte la compensazione, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317; Cass., Sez. lav., 5 aprile 2003, n. 2386; Cass., Sez. 3, 3 luglio 2000, n. 8889).

La sentenza impugnata non può essere invece condivisa nella parte in cui ha condannato la B. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado anche in favore della Cooperativa, in tal modo modificando il regolamento delle spese processuali adottato dal Tribunale nei rapporti tra l’attrice e l’altra convenuta, nei confronti della quale la sentenza di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato, in quanto la Cooperativa, pur essendo stata convenuta in sede di gravame, si era astenuta dal proporre appello incidentale: il carattere solidale delle obbligazioni risarcitorie fatte valere dall’attrice nei confronti dei due convenuti, comportando la scindibilità delle relative cause, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., escludeva infatti la possibilità di estendere alla Cooperativa gli effetti dello appello proposto dal Comune, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, neppure l’avvenuta notificazione dell’atto d’impugnazione al curatore del fallimento della Cooperativa, la quale non aveva valore di vocatio in jus, ma di mera litis denuntiatio, e non comportava pertanto l’assunzione della qualità di parte del giudizio di gravame, con la conseguente insussistenza dei presupposti per il riesame della sentenza di primo grado nei rapporti tra l’attrice e la Cooperativa (cfr. Cass., Sez. 1, 21 marzo 2016, n. 5508; Cass., Sez. 3, 30 giugno 2015, n. 13355; 16 febbraio 2012, n. 2208).

5. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con la revoca della condanna dell’attrice al rimborso delle spese del giudizio di primo grado, pronunciata dalla Corte di merito in favore della Cooperativa.

6. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l’attrice ed il Comune, e si liquidano come dal dispositivo. Nei rapporti tra l’attrice ed il curatore del fallimento, la peculiarità della situazione determinata dalla sentenza impugnata giustifica invece la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie parzialmente il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e, decidendo nel merito, revoca la condanna di B.R. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della (OMISSIS) a r.l.; condanna B.R. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Bari, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese processuali tra B.R. ed il Fallimento della (OMISSIS) a r.l.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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